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Sez. L, Sentenza n. 1948 del 12/03/1985 (Rv. 439860 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE - IN GENERE - CLAUSOLA CONTRATTUALE PREVEDENTE L'ARBITRATO IRRITUALE, SENZA ESPRESSO RIFERIMENTO ALLA FACOLTÀ DI ADIRE L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - NULLITÀ - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL CCNL 18 DICEMBRE 1975 PER I DIRIGENTI DI AZIENDE COMMERCIALI.*
Stato
decisa il 1985-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439860-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE - IN GENERE - CLAUSOLA CONTRATTUALE PREVEDENTE L'ARBITRATO IRRITUALE, SENZA ESPRESSO RIFERIMENTO ALLA FACOLTÀ DI ADIRE L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - NULLITÀ - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL CCNL 18 DICEMBRE 1975 PER I DIRIGENTI DI AZIENDE COMMERCIALI.*

Le clausole dei contratti collettivi le quali prevedano, nelle controversie riguardanti i rapporti di cui all'art. 409 cod. proc. civ., l'arbitrato irrituale, senza fare espresso riferimento alla facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria, non sono per ciò stesso affette da nullità giacché, avuto riguardo al precetto dell'art. 24 della Costituzione ed alla norma dell'art. 5 della legge n. 533 del 1973, una tale facoltà è da ritenere automaticamente inserita in dette clausole, salvo che la loro interpretazione non evidenzi una volontà delle parti incompatibile con la previsione dell'Esercizio della facoltà stessa. Anche in quest'ultimo caso, peraltro, la nullità può ritenersi sussistente solo quando ricorra il necessario presupposto di una situazione sostanziale astrattamente tutelabile davanti al giudice e, ciò nonostante, dalle parti devoluta all'esclusiva cognizione dello arbitro, mentre è da escludere allorché la situazione oggetto della clausola compromissoria non è suscettibile di tutela giurisdizionale. (nella specie, sancendo tale principio la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici del merito, pur riconoscendo che l'arbitrato previsto dagli artt. 20 e 22 del C.C.n.L. 18 dicembre 1975 per i dirigenti di aziende commerciali, in materia di attribuzione dell'indennità supplementare di fine rapporto per il caso di licenziamento ingiustificato, aveva natura esclusiva, avevano escluso la nullità di dette clausole in quanto attributive al dirigente della facoltà di adire un collegio arbitrale in un ambito nel quale non era invocabile, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 604 del 1966, la normativa limitativa della facoltà di recesso dell'imprenditore).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)