Sez. L, Sentenza n. 849 del 11/02/1989 (Rv. 461867 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - DEDUZIONE DELLA INGIUSTIFICATEZZA DAVANTI AL COLLEGIO ARBITRALE - OPPOSIZIONE DEL DATORE DI LAVORO - EFFETTI - PREVIA AUDIZIONE DA PARTE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LODO EMESSO NONOSTANTE DETTA OPPOSIZIONE - NULLITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - DEDUZIONE DELLA INGIUSTIFICATEZZA DAVANTI AL COLLEGIO ARBITRALE - OPPOSIZIONE DEL DATORE DI LAVORO - EFFETTI - PREVIA AUDIZIONE DA PARTE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LODO EMESSO NONOSTANTE DETTA OPPOSIZIONE - NULLITÀ.*
Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 533 del 1973 e dell'art. 24 del C.C.n.L. del 1981 per i dirigenti di aziende industriali, il datore di lavoro, convenuto dal dirigente licenziato avanti al collegio arbitrale ai fini dell'accertamento dell'ingiustificatezza del licenziamento e della conseguente condanna al pagamento delle mensilità supplementari, ha facoltà di paralizzare, mediante opposizione, la procedura arbitrale, senza che a questo effetto abbia necessità di adire l'autorità giudiziaria entro un congruo termine. Consegue che il lodo emesso nonostante la detta opposizione, e quindi in totale Mancanza di legittimazione degli arbitri, è radicalmente nullo e tale può essere dichiarato in ogni tempo. (V 6534/86, mass n 448685; (V 1948/85, mass n 439860; (Conf 5478/85, mass n 442688).*
Riferimenti normativi: Legge 11/08/1973 num. 533 art. 5, Contr. Coll. 13/04/1981 num. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)