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Sez. 2, Sentenza n. 2046 del 23/05/1975 (Rv. 375764 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - DOMANDA DELL'AMMINISTRATORE CESSATO DALL'INCARICO PER IL RIMBORSO DELLE SOMME ANTICIPATE PER LA GESTIONE CONDOMINIALE - PROPOSIZIONE NEI CONFRONTI DEL NUOVO AMMINISTRATORE IN RAPPRESENTANZA DEL CONDOMINIO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1975-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375764-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - DOMANDA DELL'AMMINISTRATORE CESSATO DALL'INCARICO PER IL RIMBORSO DELLE SOMME ANTICIPATE PER LA GESTIONE CONDOMINIALE - PROPOSIZIONE NEI CONFRONTI DEL NUOVO AMMINISTRATORE IN RAPPRESENTANZA DEL CONDOMINIO - AMMISSIBILITA.*

L'amministratore del condominio in un edificio ha, ai sensi dell'art 1131 secondo comma cod civ, la rappresentanza passiva dei partecipanti, per qualunque Azione concernente le parti od i servizi comuni; in forza di tale principio, deve ritenersi che la domanda avanzata da un amministratore cessato dall'incarico, per ottenere il rimborso di somme anticipate nell'interesse della gestione condominiale, possa essere proposta, oltreche nei confronti dei singoli condomini inadempienti all'Obbligo di pagare le relative quote, anche nei confronti del condominio legalmente rappresentato dal nuovo amministratore, non potendosi non considerare come attinente alle parti ed ai servizi comuni un'Azione che scaturisce dallo espletamento di un mandato riflettente proprio la gestione e conservazione di quelle cose e servizi. (Conf 1046/74, mass n 368988).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)