Sez. 2, Sentenza n. 1046 del 17/04/1974 (Rv. 368988 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE - DALL'AMMINISTRATORE - CESSAZIONE DELL'INCARICO - AZIONE PER IL RIMBORSO - PROPOSIZIONE CONTRO IL NUOVO AMMINISTRATORE - AMMISSIBILITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE - DALL'AMMINISTRATORE - CESSAZIONE DELL'INCARICO - AZIONE PER IL RIMBORSO - PROPOSIZIONE CONTRO IL NUOVO AMMINISTRATORE - AMMISSIBILITA.*
L'amministratore del condominio, che nell'espletamento del mandato affidatogli riguardo alla conservazione e alla gestione delle cose e dei servizi comuni, abbia personalmente erogato somme nell'interesse del condominio, una volta cessato dall'incarico, non e tenuto ad agire nei confronti dei singoli condomini inadempienti all'Obbligo di corrispondere le rispettive quote, potendo egli agire, per ottenere il rimborso delle somme da lui anticipate, contro il nuovo amministratore, quale legale rappresentante del condominio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)