Sez. 2, Sentenza n. 3774 del 16/04/1987 (Rv. 452698 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONE (DOVERI E POTERI) - RETRIBUZIONE - POTERI DELL'ASSEMBLEA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONE (DOVERI E POTERI) - RETRIBUZIONE - POTERI DELL'ASSEMBLEA.*
Con riguardo ai rapporti fra amministratore e condominio, che sono regolati dalle norme del mandato, la presunzione di onerosità del mandato stesso prevista dall'art. 1709 cod. civ. va considerata in correlazione con il disposto dell'art. 1135 n. 1 cod. civ. che prevede come "eventuale" la retribuzione dell'amministratore, inteso nel senso che l'assemblea può espressamente determinarsi per la gratuità dell'incarico. (nella specie la Corte ha confermato la decisione del giudice del merito che aveva interpretato la disposizione del regolamento di condominio che prevedeva la retribuzione per il solo amministratore professionista, nel senso dell'esclusione di ogni compenso per il condomino cui fosse stato affidato l'incarico di amministratore). (V 1720/81, mass n 412405; (V 2046/75, mass n 375764; (V 1046/74, mass n 368988).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1135 com. 1 n. 1, Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 1709
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)