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Sez. 1, Sentenza n. 2199 del 05/04/1984 (Rv. 434233 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - POTESTÀ DEI GENITORI - RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DEL MINORE - AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE TUTELARE - NECESSITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434233-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - POTESTÀ DEI GENITORI - RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DEL MINORE - AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE TUTELARE - NECESSITÀ - LIMITI.*

L'art. 320 cod. civ. richiede l'autorizzazione del giudice tutelare nei confronti del genitore solo per "promuovere" giudizi, nello interesse del minore, relativi ad Atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, vale a dire per la proposizione iniziale di tali giudizi in primo grado in qualità di attore, sicché, quando il minore sia stato convenuto in giudizio, l'Esercizio da parte sua dell'ulteriore potere di iniziativa processuale, come quello di impugnazione, non valendo a modificare la posizione del medesimo nell'ambito del processo, non è soggetto alla predetta autorizzazione. (Conf 4573/83, mass n 429449; (Conf 4778/80, mass n 408597).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)