Sez. U, Sentenza n. 4573 del 07/07/1983 (Rv. 429449 - 01)
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - POTESTÀ DEI GENITORI - RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DEL MINORE - AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE TUTELARE - NECESSITÀ - LIMITI.*
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - POTESTÀ DEI GENITORI - RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DEL MINORE - AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE TUTELARE - NECESSITÀ - LIMITI.*
In tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del genitore da parte del giudice tutelare, ai sensi dell'art. 320 terzo comma cod. civ., è necessaria solo quando il minore assume la veste di attore in primo grado, e, pertanto, quando il minore stesso sia stato convenuto, non è richiesta per la proposizione dell'appello o del ricorso per Cassazione, quali Atti diretti a resistere all'Azione avversaria. (V 2110/75, mass n 375854; (V 591/68, mass n 331719).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)