Sez. 3, Sentenza n. 19378 del 15/03/2002 Ud. (dep. 20/05/2002) Rv. 221950 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Nuove disposizioni introdotte dal D.P.R. n. 380 del 2001 - Periodo di vigenza temporaneo dal 1 al 9 gennaio 2002 ed entrata in vigore dal 30 giugno 2002 - Applicabilità della pregressa disciplina sino al 30 giugno 2002 - Fondamento.
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA
In materia edilizia ed urbanistica, anche dopo la temporanea entrata in vigore del D. P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) dal 1 al 9 gennaio 2002, le pregresse disposizioni si continuano ad applicare, con le modifiche introdotte a decorrere dal 10 aprile 2002 dalla legge n. 443 del 2001 (cd legge obiettivo), sino al 30 giugno 2002 (data di entra in vigore del citato T.U.) poiché il legislatore ha previsto un effetto ripristinatorio della precedente normativa attraverso il fenomeno della reviviscenza, stante la "proroga" disposta dall'art. 5 bis del D.L. 23 novembre 2001 n. 411, introdotto in sede di conversione del citato decreto dalla legge 31 dicembre 2001 n. 463.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST., Legge 31/12/2001 num. 463 CORTE COST., Decreto Legge 23/11/2001 num. 411 art. 5 bis CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)