diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6189 del 02/06/1995 (Rv. 492630 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Configurabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di interpretazione di un accordo di trasformazione di un licenziamento collettivo in richiesta di cassa integrazione guadagni straordinaria con impegno di un ente pubblico di rimborsare le anticipazioni al datore di lavoro in caso di rigetto di detta richiesta.
Stato
decisa il 1995-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492630-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione. (Nella specie è stata ritenuta immune da tale vizio la sentenza di merito che, accertata in base al tenore letterale del loro accordo la volontà della parti di trasformare un licenziamento collettivo in richiesta di cassa integrazione guadagni straordinaria, con contestuale impegno di un ente pubblico partecipante all'accordo (nella specie: la regione Sicilia) di rimborsare al datore di lavoro nel caso di mancato accoglimento della richiesta di c.i.g.s. le anticipazioni erogate, aveva ritenuto che la successiva restituzione ai lavoratori del libretto di lavoro accompagnata dalla messa a disposizione delle somme liquidate a titolo di trattamento di fine rapporto, a seguito dell'impedimento dell'ente pubblico, configurasse un nuovo licenziamento, illegittimo per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)