Sez. 1, Sentenza n. 1795 del 19/02/1987 (Rv. 451160 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - OMESSA, INSUFFICIENTE O CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE - APPREZZAMENTO DELLE PROVE IN SENSO DIFFORME DA QUELLO PRETESO DALLA PARTE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - OMESSA, INSUFFICIENTE O CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE - APPREZZAMENTO DELLE PROVE IN SENSO DIFFORME DA QUELLO PRETESO DALLA PARTE - ESCLUSIONE.*
I vizi di motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria, denunciabili con ricorso per Cassazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. sussistono solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalla parte o rilevabili d'ufficio ovvero l'insanabile contrasto tra le argomentazioni addotte, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione. Detti vizi, pertanto, non possono consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché spetta soltanto al giudice del merito di individuare le fonti del proprio convincimento e all'uopo valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge. (V 3113/86, mass n 446121; (V 1081/86, mass n 444582; (V 502/82, mass n 418202).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)