Sez. L, Sentenza n. 4421 del 26/07/1984 (Rv. 436318 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - EPURAZIONE (SOSPENSIONE CAUTELARE) - SOSPENSIONE CAUTELARE DAL LAVORO DEL DIPENDENTE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE - PREVISIONE, NEL CONTRATTO COLLETTIVO, DEL DIRITTO DEL DIPENDENTE ALLA PERCEZIONE DI UN ASSEGNO ALIMENTARE PER LA DURATA DELLA SOSPENSIONE - CONSEGUENZE NEL CASO DI COLPEVOLEZZA DEL DIPENDENTE ACCERTATA IN SEDE PENALE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - EPURAZIONE (SOSPENSIONE CAUTELARE) - SOSPENSIONE CAUTELARE DAL LAVORO DEL DIPENDENTE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE - PREVISIONE, NEL CONTRATTO COLLETTIVO, DEL DIRITTO DEL DIPENDENTE ALLA PERCEZIONE DI UN ASSEGNO ALIMENTARE PER LA DURATA DELLA SOSPENSIONE - CONSEGUENZE NEL CASO DI COLPEVOLEZZA DEL DIPENDENTE ACCERTATA IN SEDE PENALE.*
In materia di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione del dipendente sottoposto a procedimento penale, qualora la contrattazione collettiva, nel consentire tale misura cautelare, preveda altresì il diritto del dipendente alla percezione di un assegno alimentare per la durata della sospensione medesima, salva la detrazione della imposta di esso da quello delle retribuzioni arretrate eventualmente dovute al lavoratore per effetto della conclusione per lui favorevole del suddetto procedimento, la colpevolezza accertata in Sede penale ed il conseguente licenziamento del lavoratore stesso con efficacia ex tunc (e cioè fin dal momento della disposta sospensione) fanno venire meno il diritto di quest'ultimo non solo alle retribuzioni afferenti al periodo di durata della sospensione, ma anche all'assegno suddetto, che non sia stato né richiesto né versato nel corso di tale periodo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)