Sez. L, Sentenza n. 7350 del 10/12/1986 (Rv. 449407 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - SOSPENSIONE DEL LAVORATORE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE O DISCIPLINARE - ESCLUSIONE - MISURA CAUTELARE - CONFIGURABILITÀ - CONCLUSIONE DI DETTO PROCEDIMENTO IN SENSO FAVOREVOLE AL LAVORATORE O CON CONDANNA DEL MEDESIMO - CONSEGUENZE RISPETTIVE - IPOTESI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE CON UNA SANZIONE CONSERVATIVA - EFFETTI - NORMA CONTRATTUALE CONDIZIONANTE IL DIRITTO ALLE RETRIBUZIONI ARRETRATE ALL'ULTERIORE PRESUPPOSTO DELLA SUA ESENZIONE DA RESPONSABILITÀ IN SEDE DISCIPLINARE - ILLEGITTIMITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - SOSPENSIONE DEL LAVORATORE SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE O DISCIPLINARE - ESCLUSIONE - MISURA CAUTELARE - CONFIGURABILITÀ - CONCLUSIONE DI DETTO PROCEDIMENTO IN SENSO FAVOREVOLE AL LAVORATORE O CON CONDANNA DEL MEDESIMO - CONSEGUENZE RISPETTIVE - IPOTESI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE CON UNA SANZIONE CONSERVATIVA - EFFETTI - NORMA CONTRATTUALE CONDIZIONANTE IL DIRITTO ALLE RETRIBUZIONI ARRETRATE ALL'ULTERIORE PRESUPPOSTO DELLA SUA ESENZIONE DA RESPONSABILITÀ IN SEDE DISCIPLINARE - ILLEGITTIMITÀ.*
La sospensione del lavoratore subordinato perché sottoposto a procedimento penale o disciplinare non integra una sanzione, ma configura una misura cautelare e provvisoria, destinata ad essere travolta dall'esaurimento di tale procedimento e non priva il dipendente della retribuzione se non espressamente previsto dalla legge o dal contratto. Pertanto - mentre il concludersi del suddetto procedimento in senso favorevole all'inquisito o allo imputato implica che il rapporto riprende il suo corso dal momento in cui è stato sospeso con Obbligo per il datore di lavoro di corrispondere al lavoratore le retribuzioni arretrate in ipotesi di condanna, la sospensione si tramuta ad ogni effetto in definitiva interruzione del rapporto che legittima il recesso del datore di lavoro retroattivamente con perdita ex tunc del diritto alle retribuzioni, come anche dell'eventuale diritto all'assegno alimentare previsto dalla contrattazione collettiva, salvo che nel caso di procedimento disciplinare questo si concluda con una sanzione conservativa e non già espulsiva. In tale ultima ipotesi il lavoratore riammesso in servizio ha diritto alle retribuzioni arretrate, essendo illegittima la norma contrattuale (nella specie, art. 110 del regolamento del Banco di Sicilia) che condizioni il diritto del lavoratore alle retribuzioni arretrate all'ulteriore presupposto della sua esenzione da responsabilità in Sede disciplinare trasformando indebitamente la misura cautelare - nella sua parte economica - in una sanzione disciplinare. (V 4421/84, mass n 436317; (V 4421/84, mass n 436318; (V 1885/52, mass n 419731).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)