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Sez. L, Sentenza n. 6077 del 04/12/1985 (Rv. 443214 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA - PERIODO NECESSARIO - MANCATA UTILIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE DEL LAVORATORE - POTERE DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443214-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA - PERIODO NECESSARIO - MANCATA UTILIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE DEL LAVORATORE - POTERE DEL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA.*

Rientra nei poteri organizzatori dell'imprenditore (ex art. 2094 cod. civ.) la facoltà di non utilizzare la prestazione del lavoratore - pur corrispondendogli la normale retribuzione - per il tempo necessario al fine di chiarire comportamenti di quest'ultimo virtualmente rilevanti sotto il profilo della giusta causa di licenziamento, sempre che non risulti lesa la dignità o la professionalità del lavoratore medesimo. Tale Determinazione del datore di lavoro non può influire sull'eventuale successivo licenziamento, la cui legittimità, o meno, va valutata autonomamente in relazione alla causa che l'ha determinato. (V 4421/84, mass n 436318; (V 4719/83, mass n 429611; (V 6784/82, mass n 424422).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)