Sez. 2, Sentenza n. 3383 del 23/03/1995 (Rv. 491359 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - IN GENERE (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI ATTI E SPESE - PRELIEVI) | Deposito in cancelleria o in udienza del fascicolo di parte - Esecuzione da parte del collaboratore di studio o altro legale privo di "ius postulandi" - Ammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - IN GENERE (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI ATTI E SPESE - PRELIEVI)
La materiale attività del deposito (in cancelleria o direttamente in udienza) del fascicolo di parte contenente gli atti ed i documenti di cui agli artt. 165 e 166 cod. proc. civ. (e, per chi si costituisce per primo, anche della nota d'iscrizione a ruolo) può essere eseguita anche a mezzo di un "nuncius" qualificato, collaboratore di studio o altro legale pur difettante dello "jus postulandi", davanti al giudice della causa, trattandosi di formalità meramente esecutiva, priva di qualsiasi contenuto volitivo autonomo, che nulla toglie alla riferibilità immediata dell'atto al procuratore patrocinante.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)