Sez. 3, Sentenza n. 6446 del 24/07/1987 (Rv. 454724 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - SOSTITUZIONE DEL DIFENSORE PER SINGOLI ATTI DEL PROCESSO - DELEGA SCRITTA - NECESSITÀ - NOTIFICA DI ATTI DI APPELLO AD ISTANZA DI LEGALE NON MUNITO DI DELEGA SCRITTA - INAMMISSIBILITÀ DELLA IMPUGNAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - SOSTITUZIONE DEL DIFENSORE PER SINGOLI ATTI DEL PROCESSO - DELEGA SCRITTA - NECESSITÀ - NOTIFICA DI ATTI DI APPELLO AD ISTANZA DI LEGALE NON MUNITO DI DELEGA SCRITTA - INAMMISSIBILITÀ DELLA IMPUGNAZIONE.*
A differenza del conferimento dell'incarico di sostituzione nell'espletamento del mandato alle liti conferito dal cliente che, trovando riferimento nell'intero ambito dello stesso e dei correlativi poteri, richiede l'adozione dell'atto di nomina ricevuto dal cancelliere e comunicato al consiglio dell'ordine, comportando così quella sostituzione a tutti gli effetti del procuratore delegante, la sostituzione per singoli Atti del processo, che sempre la norma dell'art. 9 del R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 consente con la delega per iscritto negli Atti di causa (o con dichiarazione separata), può trovare applicazione solo con riguardo all'avvenuta Costituzione del rapporto processuale e, quindi, presuppone necessariamente l'avvenuta Costituzione in giudizio del procuratore delegante, con la conseguenza che tale delega non può riguardare la richiesta di notificazione dell'atto di citazione (anche di appello) tendente a costituire il rapporto processuale. Pertanto, è inammissibile l'appello la cui notificazione sia avvenuta ad istanza di un legale all'uopo delegato dal procuratore della parte senza le formalità previste dall'art. 9, primo comma, del R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, bensì con separato atto scritto anteriore alla instaurazione del rapporto processuale ed alla stessa Costituzione in giudizio del procuratore delegante, trattandosi di attività che, in Mancanza di valida delega, non risulta assolutamente riferibile alla parte interessata ed è quindi viziata da nullità assoluta ed insanabile. (V 3282/83, mass n 428176; (V 1256/78, mass n 390607).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)