Sez. 2, Sentenza n. 7507 del 25/08/1994 (Rv. 487768 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Morte o perdita della capacità processuale della parte costituita - Dichiarazione effettuata in udienza dal procuratore - Termine semestrale per la riassunzione - Decorrenza - Dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 305 cod. proc. civ. - Incidenza - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Nell'ipotesi di morte o perdita della capacità processuale della parte costituita a mezzo di procuratore e dichiarata dal medesimo in udienza, il termine semestrale per la riassunzione decorre dalla data di detta dichiarazione per tutte le parti aventi interesse e legittimazione ad agire per la prosecuzione del processo interrotto, senza distinzione alcuna tra le parti originarie e successori o nuovi rappresentanti delle stesse. Tale principio deve ritenersi ancora in vigore in quanto la dichiarazione di incostituzionale dell'art. 305 cod. proc. civ. nella parte in cui faceva decorrere il termine per la riassunzione dalla data dell'interruzione anziché da quella in cui i legittimati alla prosecuzione abbiano della stessa avuto legale conoscenza, è stata dichiarata limitatamente alle ipotesi di morte, radiazione o sospensione dall'albo del procuratore (corte Cost. sent. n. 139/67) e di morte o di perdita di capacità della parte verificatasi prima della costituzione in giudizio (Corte Cost. sent. n. 159/71), ed esclusa, invece, al di fuori di esse (Corte Cost. n. 136/92).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)