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Sez. 1, Sentenza n. 6298 del 22/06/1999 (Rv. 527789 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | In caso di morte o perdita della capacità processuale della parte costituita - Condizioni - Comunicazione effettuata dal procuratore mediante dichiarazione in udienza ovvero notificazione alle parti - Necessità - Rilevanza anche ai fini della decorrenza del termine semestrale per la riassunzione - Dubbio di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1999-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527789-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

La fusione della società mediante incorporazione determina automaticamente l'estinzione della società assoggettata a fusione ed il subingresso della società incorporante nei rapporti ad essa relativi, crea una situazione giuridica corrispondente a quella della successione universale "mortis causa", che, agli effetti processuali, trova la propria disciplina nell'art. 300 cod. proc. civ., e provoca l'interruzione del processo ove il procuratore della società incorporata abbia fatto la prescritta comunicazione dell'evento realizzatosi nel corso del giudizio, dalla quale decorre il termine semestrale per la riassunzione del processo. Tale principio deve ritenersi tuttora in vigore pur a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 139 del 1967 e 159 del 1971, concernenti, come ribadito dalla stessa Corte con le successive pronunce n.136 del 1992 e n. 18 del 1999, esclusivamente le ipotesi di morte, radiazione o sospensione dall'Albo del procuratore (sent. n. 139 del 1967), e di morte della parte, ovvero di perdita di capacità della stessa verificatasi prima della costituzione in giudizio, (sent. n. 159 del 1971), le ipotesi, cioè, in cui l'interruzione del processo interviene automaticamente all'atto della realizzazione dell'evento impeditivo e non, invece, le ipotesi di morte, o perdita della capacità di una delle parti verificatasi dopo che quest'ultima si sia costituita in giudizio in cui l'interruzione non è automatica, ma interviene solo se il procuratore abbia comunicato l'evento, senza che un siffatto sistema differenziato si ponga in contrasto con gli art. 3 e 24 Cost..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2501, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)