Sez. 1, Sentenza n. 6721 del 25/07/1996 (Rv. 498751 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Giudizio di appello - Decesso della parte - Dichiarazione in udienza da parte del difensore della medesima - Decorrenza del termine per la riassunzione - Dalla data della dichiarazione.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE
In tema di interruzione del processo, l'estensibilità della disciplina dell'art. 300, comma secondo, cod. proc. civ. al giudizio di appello, a norma del richiamo generale eseguito dall'art. 359 stesso codice, rende operante l'effetto interruttivo "ipso iure" della dichiarazione a verbale dell'avvenuto decesso della parte fatta dal difensore della medesima, con la conseguenza che dalla data della detta dichiarazione in udienza decorre il termine di sei mesi per la riassunzione ovvero per la prosecuzione del processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)