Sez. L, Sentenza n. 10361 del 21/10/1997 (Rv. 509098 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI | Personale dipendente - Rapporto di lavoro - Natura privatistica - Configurabilità - Disciplina dell'equo indennizzo per gli impiegati dello Stato - Applicazione analogica o in base a rinvio ex art. 99 del Regolamento del personale - Esclusione.
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI
La disciplina dell'equo indennizzo per le infermità degli impiegati civili dello Stato riconosciute dipendenti da causa di servizio (art. 68 d.P.R. n. 3 del 1957) ha carattere del tutto speciale e non può essere applicata in via analogica a rapporti di lavoro diversi da quelli di pubblico impiego e, in particolare, non può essere invocata dal personale del Banco di Napoli, il cui rapporto ha carattere privatistico, in difetto di un richiamo espresso ed inequivoco, che non è ravvisabile nell'art. 99 del Regolamento per il personale del Banco di Napoli, secondo cui il trattamento di fine rapporto è costituito dalla pensione o dalla indennità una volta tanto nei casi in cui, a norma di legge, tale indennità tenga luogo della pensione, poiché questa previsione fa riferimento, quanto all'indennità "una tantum", al trattamento sostitutivo della pensione nel caso in cui questa non spetti al dipendente ed è raffrontabile con l'analogo istituto previsto per il personale dello Stato dall'art. 42 del d.P.R. n. 1092 del 1973.
Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 68 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)