Sez. L, Sentenza n. 2692 del 16/04/1986 (Rv. 445748 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AGLI ISTITUTI DELL'ASPETTATIVA E DELL'EQUO INDENNIZZO.*
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AGLI ISTITUTI DELL'ASPETTATIVA E DELL'EQUO INDENNIZZO.*
L'interpretazione, da parte del giudice del merito, delle Disposizioni regolamentari del Banco di Napoli, che hanno natura negoziale privatistica, è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretta da adeguata e corretta motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza-confermata dalla suprema Corte - aveva ritenuto che il richiamo dell'istituto dell'aspettativa operato dal regolamento del Banco di Napoli non comportasse l'applicabilità ai dipendenti di tale ente dell'istituto dello equo indennizzo). (V 2/85, mass n 438209; (V 6632/84, mass n 438180).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 68 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)