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Sez. L, Sentenza n. 2692 del 16/04/1986 (Rv. 445748 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AGLI ISTITUTI DELL'ASPETTATIVA E DELL'EQUO INDENNIZZO.*
Stato
decisa il 1986-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445748-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AGLI ISTITUTI DELL'ASPETTATIVA E DELL'EQUO INDENNIZZO.*

L'interpretazione, da parte del giudice del merito, delle Disposizioni regolamentari del Banco di Napoli, che hanno natura negoziale privatistica, è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretta da adeguata e corretta motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza-confermata dalla suprema Corte - aveva ritenuto che il richiamo dell'istituto dell'aspettativa operato dal regolamento del Banco di Napoli non comportasse l'applicabilità ai dipendenti di tale ente dell'istituto dello equo indennizzo). (V 2/85, mass n 438209; (V 6632/84, mass n 438180).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)