Sez. L, Sentenza n. 2692 del 16/04/1986 (Rv. 445746 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - RESPONSABILITÀ EX ART. 2087 COD. CIV. - PRESUPPOSTI - LAVORATORI TUTELATI DALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EQUO INDENNIZZO E DI MALATTIE PROFESSIONALI E ALTRI LAVORATORI - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - CONSEGUENZE ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE EX ARTT. 3 E 38 COST. - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - RESPONSABILITÀ EX ART. 2087 COD. CIV. - PRESUPPOSTI - LAVORATORI TUTELATI DALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EQUO INDENNIZZO E DI MALATTIE PROFESSIONALI E ALTRI LAVORATORI - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - CONSEGUENZE ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE EX ARTT. 3 E 38 COST. - ESCLUSIONE.*
Per affermare la responsabilità dell'imprenditore a norma dello art. 2087 cod. civ. (tutela delle condizioni di lavoro) non è sufficiente che nello svolgimento del rapporto di lavoro si sia verificato un evento dannoso in pregiudizio del lavoratore, ma occorre che tale evento sia ricollegabile ad un comportamento colposo del primo. L'asserita disparità di trattamento fra lavoratori tutelati dalle Disposizioni in materia di equo indennizzo dettate dall'art. 68 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (T.U. Delle Disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato) e dalle Disposizioni del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 in materia di malattie professionali, ed altri lavoratori, i quali, non godendo di tali forme di tutela, dovrebbero, ai sensi dell'art. 2087 cod. civ., fornire la prova del fatto colposo del datore di lavoro, manifestamente non giustifica alcun sospetto d'illegittimità costituzionale del detto art. 2087 in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 68 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)