Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 31 gennaio 1978, causa 94/77
Epigrafe
Nel procedimento 94/77,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Tribunale di Genova, nella causa dinanzi ad esso pendente fra
FRATELLI ZERBONE S.N.C.
e
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO,
domanda vertente sull'interpretazione di determinate disposizioni del regolamento CEE del Consiglio 12 maggio 1971 n. 974, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di oscillazione delle monete di taluni Stati membri (GU n. L 106, pag. 1) e del regolamento CEE della Commissione 17 maggio 1971 n. 1013, che ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento n. 974/71 (GU n. L 110, pag. 8)
LA CORTE,
composta dai signori: H. Kutscher, presidente; M. Sørensen e G. Bosco, presidenti di sezione, A. M. Donner, P. Pescatore, A. J. Mackenzie Stuart e A. O'Keeffe, giudici;
avvocato generale: J.-P. Warner;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, il procedimento e le osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE, si possono cosi riassumere:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
In seguito all'adesione dell'Italia al sistema degli importi compensativi monetari, con regolamento 30 dicembre 1971, n. 2887 (GU n. L 288, pag. 57) la Commissione stabiliva le modalità d'attuazione del regolamento di base n. 974/71 con le seguenti disposizioni:
paragrafo 2
«1. Gli Stati membri di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 974/71, non applicano gl'importi di compensazione indicati nel suddetto articolo alle importazioni realizzate in base a contratti:
a) stipulati anteriormente:
…
al 19 dicembre 1971, per quanto riguarda la Francia e l'Italia, e
b) notificati alle autorità competenti dello Stato membro interessato anteriormente :
…
al 28 dicembre 1971 per quanto riguarda la Francia e l'Italia, ovvero
la cui stipulazione può essere provata mediante presentazione di documenti ufficiali.»
paragrafo 3
Il n. 2 dell'art. 4 del regolamento n. 1013/71 stabiliva che:
paragrafo 4
«Tuttavia le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto nella misura necessaria a permettere l'esecuzione del contratto nelle condizioni che si sarebbero avute in mancanza delle misure monetarie di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 974/71.»
paragrafo 5
Le norme italiane adottate per l'attuazione di dette disposizioni comunitarie sono contenute nell'art. 20 del D.L. 15 novembre 1972 n. 661 (convertito in legge 18 dicembre 1972 n. 843), ai sensi del quale «gli importi di compensazione … non sono dovuti per le merci oggetto di transazioni commerciali concluse anteriormente alla data del 19 dicembre 1971, anche se dichiarate per l'importazione definitiva dopo la data del 2 gennaio 1972, purchè il pagamento sia regolato in valuta diversa dal dollaro USA, ovvero in dollari USA, accompagnati da garanzia di cambio o da altre clausole aventi analoghi effetti.»
paragrafo 6
La società italiana Fratelli Zerbone, attrice nella causa principale, importava da paesi terzi delle partite di carne bovina congelata con osso, in forza di contratti stipulati prima del 19 dicembre 1971. Per dette importazioni, il cui pagamento era stato convenuto ed effettuato in dollari USA, mediante apertura di vari crediti irrevocabili a favore dei fornitori, le veniva chiesto di pagare, per importi compensativi, la somma di Lit. 140771735.
paragrafo 7
Ritenendo ingiustificata detta richiesta, la Zerbone chiedeva al Tribunale di Genova di dichiarare ch'essa non doveva versare detta somma. Nell'atto di citazione, essa deduceva quanto segue:
paragrafo 8
La pretesa dell'amministrazione italiana si basa sull'art. 16 del D.L. 15 novembre 1972 n. 661, che ha recepito le disposizioni comunitarie in materia, e sull'art. 20 dello stesso decreto-legge che costituisce in realtà un'innovazione rispetto alla disciplina comunitaria ed è quindi incompatibile con essa;
la riscossione d'importi compensativi monetari sulle importazioni in Italia da paesi terzi è ingiustificata, data la svalutazione subita dalla lira rispetto alle restanti monete comunitarie.
paragrafo 9
Costituitasi in giudizio, l'Amministrazione delle Finanze dello Stato italiano deduceva che l'art. 20 del decreto legge n. 661 costituisce una disposizione d'attuazione necessaria per l'applicazione dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 1013/71 ed è quindi perfettamente compatibile con esso.
paragrafo 10
Il Tribunale di Genova, ritenendo di trovarsi di fronte ad un problema d'interpretazione di norme comunitarie, con ordinanza 13 giugno 1977 ha sospeso il giudizio e, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, ha sottoposto a questa Corte le seguenti questioni:
paragrafo 11
A — «Con riferimento al disposto dei paragrafi 1 e 2 dell'art. 4 del Regolamento CEE n. 1013/71 della Commissione del 171511971, modificato dall'art. 4 del Regolamento CEE n. 2887/71 della Commissione del 30 dicembre 1971
Nel presupposto che il citato paragrafo 2 dell'art. 4 del Regolamento n. 1013/71 è tuttora in vigore e che esso va interpretato alla luce del V considerando del Regolamento stesso, si chiede:
1. Se i Regolamenti CEE 974/71 e 1013/71, parzialmente modificato il secondo con il Regolamento CEE 2887/71, consentano agli Stati membri, e più precisamente allo Stato Italiano, di emanare norme aventi forza di legge per la determinazione di specifici criteri per l'applicabilità o non applicabilità ai contratti stipulati anteriormente al 19. 12. 1971 degli importi di compensazione, al fine previsto dal paragrafo 2 dell'art. 4 del Regolamento 1013/71, di “permettere l'esecuzione del contratto nelle condizioni che si sarebbero avute in mancanza delle misure monetarie di cui all'art. 1 del Regolamento CEE 974/71”;
2. In caso di risposta affermativa al quesito sub 1), se l'art. 20 D.L. 6 novembre 1972 n. 660, convertito nella Legge 18. 12. 1972 n. 843, il quale dispone che gli importi di prelievo non sono dovuti per le merci oggetto di transazioni commerciali concluse anteriormente alla data del 19. 12. 1971, anche se dichiarate per l'importazione definitiva dopo la data del 2 gennaio 1972, purchè il pagamento sia regolato in valuta diversa dal dollaro USA ovvero in dollari USA accompagnati da garanzia di cambio o da altre clausole aventi analoghi effetti, sia idoneo per la generalità dei casi a conseguire la predetta finalità di cui al paragrafo 2 dell'art. 4 Regolamento 1013/71, e sia pertanto compatibile o non con la norma comunitaria;
3. In caso di risposta negativa al quesito sub 1) se la norma del paragrafo 2 dell'art. 4 Regolamento CEE 1013/71, abbia completezza di contenuto dispositivo e debba, quindi, essere interpretata nel senso che abbia inteso rimettere all'Autorità Giudiziaria dello Stato membro interessato, la valutazione che l'esecuzione del contratto sia avvenuta alle condizioni che si sarebbero avute in mancanza delle misure monetarie di cui all'art. 1 del Regolamento CEE 974/71; in ogni caso:
4. Se per “esecuzione del contratto” di cui alla citata norma comunitaria, debba intendersi e sia sufficiente far riferimento all'adempimento da parte dell'importatore dell'obbligo di pagamento del prezzo, secondo le modalità stabilite in contratto;
5. Se, nel caso di pagamento regolato mediante apertura di credito irrevocabile a favore dell'esportatore, il contratto debba ritenersi eseguito alla data della comunicazione dal beneficiario dell'avviso di apertura di credito irrevocabile a suo favore, o invece alla data dell'effettivo versamento del prezzo all'esportatore.
B — Con riferimento agli artt. 2-3-4 del Regolamento CEE 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971.
Considerato che in base al sistema degli importi compensativi monetari, adottato dal Regolamento CEE 974/71, l'importazione dei prodotti di cui all'art. 2 del Regolamento stesso, poteva essere assoggettata alla compensazione monetaria, a condizione che la fluttuazione (oltre i limiti regolamentati) del tasso di cambio della moneta dello Stato importatore, fosse ammessa in termini di rivalutazione della moneta stessa, rispetto alla parità ufficiale, nei confronti del dollaro degli Stati Uniti d'America;
che, a seguito delle decisioni di politica monetaria prese il 18. 12. 1971 e della adozione dei “tassi centrali di cambio”, da parte di alcuni Stati membri, le monete di tutti gli Stati membri rivalutarono rispetto al dollaro USA;
che per contro — secondo l'assunto dell'attore — nelle prime settimane di applicazione della normativa la divisa italiana subì una modificazione di valutazione in termini di deprezzamento;
si chiede:
1. nel presupposto che si dimostri accertata in fatto, la situazione esposta dall'attore, se l'amministrazione delle finanze italiane poteva legittima-mente riscuotere gli importi di compensazione, perdurante la situazione stessa;
2. tenuto conto che gli importi di compensazione possono variare nel tempo, con il variare dei tassi di cambio, quale sia il momento al quale occorre far riferimento, per ogni singola transazione commerciale, per determinare se sussistono le condizioni volute dalla normativa comunitaria per la applicazione degli importi di compensazione (art. 4 del Regolamento CEE 974/71), per la determinazione del loro ammontare (art. 2) e per la loro eventuale variazione (art. 3); in particolare se occorra riferirsi al momento della importazione o esportazione della merce, oppure a quello del pagamento del prezzo, o a quale eventuale diverso momento.»
paragrafo 12
L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 26 luglio 1977.
paragrafo 13
La Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE
paragrafo 1
La società Zerbone sostiene che la disciplina nazionale è illegittima per due ordini di motivi.
paragrafo 2
Anzitutto il legislatore italiano non aveva poteri normativi nella soggetta materia. La scelta dei criteri di applicabilità o inapplicabilità in Italia degli importi compensativi era stata affidata dall'art. 6 del regolamento n. 974/71 alla competenza esclusiva della Commissione, la quale vi aveva provveduto coi regolamenti n. 1013/71 e seguenti. Le norme nazionali sarebbero ugualmente illegittime anche se si ritenesse che la Commissione, nell'emanare le norme di attuazione di cui all'art. 6 del regolamento 974/71, abbia adottato una legislazione insufficiente, rimettendo agli Stati membri di completarla. Infatti, una disposizione di un regolamento di base del Consiglio che autorizzi la Commissione ad adottare, in consultazione con un comitato di gestione, provvedimenti di attuazione direttamente efficaci in uno Stato membro, non può essere interpretata nel senso che essa consenta alla Commissione stessa il compito di affidare (neppure per implicito) allo Stato membro di cui trattasi, l'adozione di quelle norme di attuazione che il Consiglio ha affidato alla competenza della Commissione e che sarebbero cosi sottratte all'eventuale controllo del Consiglio stesso (cfr. sentenza 30 ottobre 1975, causa 23/75, Rey Soda, Racc. 1975, pag. 1279).
paragrafo 3
Le norme di attuazione consentite all'attività legislativa degli Stati membri sono quelle di natura tecnica e procedurale, destinate a creare solo le condizioni che consentono l'applicazione della sostanza precettiva della norma comunitaria, senza interferire in essa, ed operando in un ambito esterno rispetto alla sostanza della disposizione comunitaria. Esse differiscono dalle norme integrative, che presuppongono un vuoto normativo che sono destinate a colmare operando all'interno della sostanza precettiva della norma comunitaria insufficiente e incidendo nella sostanza di essa. Orbene, definendo autonomamente i criteri per l'applicazione in Italia degli importi compensativi ai contratti conclusi prima del 19 dicembre 1971, l'art. 20 del D.L. n. 661 esprime un contenuto precettivo sostanziale, che si sostituisce a quello dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 2887/71, annullandone ogni efficacia diretta nell'ordinamento italiano.
paragrafo 4
In secondo luogo, l'art. 20 del D.L. n. 661 ha un contenuto dispositivo diverso da quello dell'art. 4 n. 2 del regolamento n. 2887/71. Per la norma comunitaria, la Zerbone potrebbe opporre alle richieste della dogana che le misure monetarie adottate dall'Italia non hanno influenzato i contratti in base ai quali sono state effettuate le importazioni per cui è giudizio e, nonostante che il pagamento della transazione sia stato regolato in dollari USA senza garanzia di cambio, sarebbe ugualmente abilitata a dimostrare che la loro esecuzione è avvenuta «nelle condizioni che si sarebbero avute in mancanza delle misure monetarie di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 974/71». Per la legge nazionale, invece, siffatte circostanze sono del tutto irrilevanti.
paragrafo 5
L'art. 4, n. 2, del regolamento n. 2887/71 stabilisce che le importazioni effettuate in base a contratti conclusi prima del 19 dicembre 1971 sono assoggettabili ai provvedimenti di compensazione soltanto se e nella misura in cui i contratti stessi abbiano avuto esecuzione nelle stesse condizioni di equilibrio monetario esistenti prima della svalutazione del dollaro USA. Cosi intesa, la norma in esame costituisce uno strumento giuridico completo e la volontà del legislatore vi è espressa con chiarezza e specificità tali da renderla direttamente adattabile ai singoli casi concreti, senza necessità di norma nazionale che introduca altri criteri di applicabilità della imposizione compensativa.
paragrafo 6
Con riferimento alla fattispecie nella causa principale, risulta evidente che il Tribunale a quo ben avrebbe potuto risolvere la lite applicando la sola normativa comunitaria: accertando cioè, in contraddittorio delle parti, se la Zerbone, nell'eseguire i contratti di acquisto della carne importata, si fosse avvantaggiata della svalutazione del dollaro USA. Affermando la legittimità dell'imposizione compensativa in caso di accertamento positivo, dichiarandola illegittima nel caso opposto. L'applicazione dell'art. 20 del D.L. n. 661, invece, conduce a decisioni difformi e constrastanti con il dettato comunitario perchè, seppure il prezzo della transazione sia stato regolato in dollari USA, senza garanzia di cambio, ciononostante l'acquirente non si è avvantaggiato della crisi del dollaro USA, avendo regolato il pagamento prima delle decisioni del 18 dicembre 1971 riferite.
paragrafo 7
Secondo la legge italiana, il contraente che esegue la propria prestazione, non solo estingue l'obbligazione contrattuale, ma «dà esecuzione al contratto». Nei contratti conclusi dalla Zerbone, l'obbligazione del debitore del prezzo, differita rispetto alle conclusioni dei contratti, è dovuta in momento diverso da quella della consegna della merce. Posto che la norma comunitaria ha lo scopo di compensare l'incidenza degli squilibri monetari sui prezzi per i quali sono previste misure d'intervento, nell'ambito dell'organizzazione del mercato agricolo comune, e che tale incidenza non può che operare sulla obbligazione di pagare il prezzo, dovrà evidentemente escludersi che il momento dell'esecuzione dell'obbligazione di consegnare la merce abbia rilevanza ai fini voluti dalla disciplina comunitaria.
paragrafo 8
Dato che gli scopi della norma comunitaria sono quelli di compensare gli squilibri provocati dalla svalutazione della moneta statunitense e che pertanto, per esecuzione del contratto deve intendersi l'adempimento dell'obbligo di pagare il prezzo, non par dubbio che, nell'ipotesi di pagamento del prezzo mediante apertura di credito irrevocabile, per individuare l'«esecuzione del contratto» debba farsi riferimento alla messa a disposizione, in favore della banca emittente, della valuta dovuta dal compratore-ordinante. Con la fornitura della provvista, infatti, l'importatore esegue irrevocabilmente la sua prestazione ed è a questo momento che occorrerà far riferimento per stabilire se l'operatore economico si sia avvantaggiato della crisi monetaria del 18 dicembre 1971. Allo stesso modo, è del tutto irrilevante, per il sistema degli importi compensativi di cui all'art. 1 del regolamento n. 974/71, il momento di utilizzo del credito, sia perchè la norma comunitaria autorizza l'imposizione compensativa a carico dell'importatore debitore del prezzo e non dell'esportatore debitore della merce e utilizzatore del credito, sia perchè, nella fattispecie, gli utilizzatori dei crediti irrevocabili, appartenendo tutti a paesi terzi, sono soggetti del tutto estranei alla disciplina comunitaria degl'importi compensativi.
paragrafo 9
Il Governo italiano rileva che il n. 2 dell'art. 4 costituisce una deroga al divieto d'imporre importi compensativi ad importazioni effettuate in base a contratti stipulati anteriormente ad una certa data (per l'Italia: 19 dicembre 1971). Ciò si spiega con motivi di tutela del principio dell'affidamento degli operatori economici, ma anche — trattandosi di importi compensativi all'importazione — coll'intento di evitare che il prezzo in moneta nazionale dei prodotti importati e quindi il prezzo del paese importatore divergessero dai prezzi comunitari.
paragrafo 10
Il n. 2 dell'art. 4 non contiene (né lo potrebbe) una norma precisa e completa che non necessiti (o quanto meno non consenta), per la sua concreta applicazione, di ulteriore attività normativa da parte degli Stati membri. Esso presenta contenuto completo e precettivo laddove dispone la deroga; esprime invece soltanto una finalità da raggiungere laddove ammette tale deroga «… nella misura in cui …». I criteri per stabilire in concreto se e quando ricorra la suddetta finalità possono quindi essere previsti e determinati dagli Stati membri, purchè, ovviamente, tali criteri rispettino la finalità della norma comunitaria. Queste considerazioni consentono di dare soluzione affermativa al quesito sub A 1, mentre il quesito sub A 3, proposto in subordine, risulta quindi senza oggetto.
paragrafo 11
Il quesito sub A 2 implica l'interpretazione della norma nazionale e sfugge quindi alla competenza della Corte di giustizia. Tuttavia si può ricordare che, a partire dal 19 dicembre 1971, il dollaro USA si era svalutato (anche) nei confronti della lira italiana, la quale a sua volta si era svalutata nei confronti di altre monete dei paesi membri. In questa situazione, era dovere del Governo italiano preoccuparsi che la svalutazione del dollaro nei confronti della lira non venisse ad alterare l'esecuzione di contratti con pagamento previsto in dollari USA e le conseguenti importazioni. Poteva accadere che, malgrado i contratti fossero stati stipulati in data anteriore al 19 dicembre 1971, l'importatore venisse a giovarsi, quanto al pagamento, della suddetta svalutazione. In questa ipotesi, non soltanto l'importatore avrebbe ricevuto un vantaggio ingiustificato, ma anche i riflessi sui prezzi comunitari sarebbero stati negativi. Per tali ragioni la norma nazionale di cui all'art. 20 del decreto-legge di cui trattasi si è limitata a considerare le importazioni effettuate in base a contratti con pagamento regolato in dollari USA. A tal fine, i criteri dettati sono due:
paragrafo 12
a) che la pattuizione contrattuale riguardante il pagamento in dollari USA sia accompagnata della clausola di «garanzia di cambio»;
b) ovvero da altre clausole «aventi analoghi effetti».
paragrafo 13
La previsione del criterio sub a) riposa su di una pratica abbastanza diffusa nelle transazioni commerciali internazionali. Se la moneta dedotta in contratto svaluta nei confronti dell'altra o delle altre monete prese a rapporto, l'equilibrio contrattuale resta immutato. Dovendosi rispettare la clausola di garanzia di cambio, l'importatore non può avvalersi della rivalutazione della lira nei confronti del dollaro.
paragrafo 14
Limitarsi alla previsione di siffatta clausola avrebbe tuttavia comportato una sensibile riduzione del potenziale campo d'applicazione del principio fissato nell'art. 4 n. 2 del regolamento n. 1013/71. Per tale motivo, la norma nazionale di cui all'art. 20 del D.L. 661/72 prevede un secondo criterio, più generale ed elastico, attraverso il quale resti assicurata la finalità di cui si parlava.
paragrafo 15
Essa abbraccia tutte le ipotesi che consentano di stabilire, attraverso una rigorosa prova documentale soggetta alla valutazione del giudice, che il costo dell'operazione in lire italiane è rimasto immutato rispetto a quello previsto prima del 19 dicembre 1971. La norma nazionale non soltanto non è incompatibile con quella comunitaria, ma anzi di questa costituisce necessaria norma di attuazione.
paragrafo 16
L'espressione «esecuzione del contratto» di cui al citato art. 4 n. 2 non può che essere intesa come l'adempimento dell'obbligo dell'acquirente-importatore di pagare il prezzo stabilito in dollari USA. E poichè tale adempimento presuppone già avvenuto l'acquisto dei dollari USA necessari al pagamento del prezzo, nel caso in cui vengano documentalmente provate tali circostanze, le misure monetarie del 19 dicembre 1971 non possono aver influenzato la «esecuzione del contratto».
paragrafo 17
La stessa conclusione vale per il quesito sub A 5, quesito che tuttavia non riguarda l'interpretazione del diritto comunitario. Spetterà invero al giudice nazionale stabilire, nel caso di pagamento regolato attraverso apertura di credito irrevocabile, in quale data il cliente della banca ha eseguito la provvista in dollari USA. Per il resto, la situazione non cambia per il fatto che il pagamento in dollari USA avvenga mediante apertura di credito bancario irrevocabile in favore del venditore-esportatore.
paragrafo 18
Il quesito sub B 1 rimane privo di oggetto, essendo inesistente e contrario alla realtà il presupposto sul quale esso è basato.
paragrafo 19
Quanto al quesito sub B 2, la soluzione è implicita nell'art. 1 del regolamento n. 974/71. Gl'importi compensativi si riscuotono «all'importazione» e si concedono «all'esportazione». I momenti ai quali occorre far riferimento sono quelli dell'importazione e dell'esportazione.
paragrafo 20
La Commissione rileva, quanto ai quesiti A 1 e 2, che, rispetto al regolamento n. 1013/71, scopo del legislatore comunitario era quello di evitare un danno inatteso per il contraente che, pure usando di tutta la diligenza necessaria e normale di un operatore economico, non poteva prevedere l'introduzione di importi compensativi; esso non aveva peraltro inteso assicurare un beneficio o un premio all'importatore italiano che dall'introduzione degli importi stessi non avesse subito alcuna conseguenza dannosa. Una situazione del genere, nella quale il versamento degl'importi compensativi rappresenterebbe un onere supplementare, può realizzarsi in molte ipotesi, ad esempio quando il pagamento sia stato regolato in lire, quando il pagamento della merce sia stato effettuato prima del 19 dicembre 1971, oppure quando la divisa per effettuare il pagamento — a condizione che riguardi transazioni commerciali concluse anteriormente alla data del 19 dicembre 1971 — sia stata acquistata a termine prima di tale data. Nel caso in cui il contratto, stipulato tra un importatore italiano ed un esportatore di altro Stato, alle date e condizioni previste dall'art. 4 n. 1 del regolamento n. 1013/71, prevede il pagamento della merce in dollari USA, l'importatore italiano può trovarsi nelle seguenti situazioni:
paragrafo 21
o ha già acquistato i dollari a contanti o a termine, con il tasso di cambio applicato prima della svalutazione della divisa statunitense e in tal caso non potrà beneficiare della svalutazione del dollaro. Avrà cosi pagato il controvalore in lire che aveva inizialmente previsto di pagare e l'applicazione degli importi compensativi rappresenterebbe per lui un nuovo, inatteso onere con conseguenze negative, nell'economia del contratto, sulle prestazioni corrispettive dei contratti e, per quanto lo riguarda, sulla sua prestazione pecuniaria;
o non ha ancora acquistato i dollari e paga la merce importata, versando dollari svalutati nella proporzione sopra ricordata. In tal caso l'applicazione degli importi compensativi non nuoce alla «esecuzione» del contratto.
paragrafo 22
Risulta cosi, già da quanto sin qui detto, che le espressioni adoperate nel quinto considerando e nell'art. 4 n. 2 del regolamento 1013/71 sono necessariamente elittiche e trovano poi concreta applicazione in una serie di ipotesi che le norme nazionali — semprechè rispettino la finalità perseguita dalla norma comunitaria — possono prevedere in modo esplicito. La norma direttamente applicabile è quella comunitaria e le norme di esecuzione adottate dagli Stati membri hanno carattere esemplificativo della prima e la loro interpretazione non può essere condizionata che dalla finalità perseguita da quest'ultima.
paragrafo 23
Per quanto riguarda il terzo quesito, si deve ammettere che, in definitiva, spetterà pur sempre all'autorità giudiziaria, in caso di contestazione, valutare se l'«esecuzione» del contratto sia avvenuta alle condizioni che si sarebbero avute in assenza degli importi monetari compensativi. Una norma di equità, quale sostanzialmente era l'art. 4 n. 2 del regolamento n. 1013/71 esige, ogni qualvolta viene invocata, l'esame dell'operazione in causa, prima da parte delle autorità amministrative e, in caso di contestazione, da parte dell'autorità giudiziaria in modo da evitare che se ne giovi chi non ha subito conseguenze dannose o sia rifiutata a chi soddisfa le condizioni per poterne beneficiare.
paragrafo 24
Quanto al quarto e al quinto quesito, l'espressione «esecuzione del contratto» deve essere intesa, trattandosi dell'obbligazione posta a carico di un importatore di merce proveniente da altri Stati membri o, come nel caso presente, da paesi terzi, come esecuzione dell'obbligazione posta a carico del compratore. Occorre quindi stabilire se il contratto sia stato realizzato alle condizioni inizialmente previste. Poichè solo con un'indagine specifica potrà essere accertato quanto sopra indicato, sembra alla Commissione che le modalità previste per il pagamento della merce non siano determinanti. Anche l'apertura di credito irrevocabile non determina necessariamente se e quando la valuta straniera sia stata acquistata dalla banca e addebitata al proprio cliente-compratore, a meno che vi siano state garanzie di cambio o altre clausole aventi analoghi effetti. Determinanti sono le condizioni alle quali la divisa straniera è stata acquistata.
paragrafo 25
Circa il quesito B 1, i dati in esso riportati non trovano conferma nella realtà: dopo gli accordi di Washington del 18 dicembre 1971 vennero fissati dei «tassi centrali» che si scostavano dalla parità ufficiale dichiarata al FMI nel modo seguente:
paragrafo 26
il dollaro statunitense era svalutato del 7,89 %
la lira era svalutata dell'1 %.
paragrafo 27
La lira veniva quindi rivalutata rispetto al dollaro.
paragrafo 28
Quanto alla questione B 2, la Commissione ritiene anzitutto che, per la determinazione degli importi monetari compensativi, sia determinante il giorno dell'importazione o dell'esportazione. La finalità del sistema è proprio quella di ritrovare alla frontiera il prezzo comune, che costituiva il perno sul quale era basata la politica agricola comune, prima di essere travolto dai terremoti monetari succedutisi dal 1969. Se l'onere o il vantaggio, che rappresentano gli importi compensativi per chi li versa e per chi li riceve, venisse spostato nel tempo, a tutti gli inconvenienti già esistenti, derivanti dalla mancanza di parità fisse, se ne aggiungerebbe un nuovo, perchè, nel periodo di tempo che intercorre tra il giorno dell'importazione o esportazione e, poniamo, il pagamento, l'operatore economico dovrebbe ingiustamente accollarsi uno scoperto di cassa con perdita di valuta o godrebbe, del pari sine causa, di un ritardo nel pagamento con conseguente beneficio rispetto ai suoi concorrenti. Se dovrà ritenere che il giorno dell'importazione è quello in cui la dichiarazione d'importazione della merce viene accettata dagli uffici doganali (cfr. sentenze 35/71, Racc. 1971, pag. 1083; 113/75, Racc. 1976, pag. 983; e 74/74, Racc. 1975, pag. 547).
paragrafo 29
La Commissione ritiene che i quesiti posti dal Tribunale di Genova debbano essere risolti come segue:
paragrafo 30
1. L'art. 4 n. 2 del regolamento 1013/71, abrogato dal regolamento 2342/72, consentiva agli Stati membri di emanare disposizioni complementari, di carattere esecutivo, al fine di dare pratica attuazione alla norma comunitaria, che prevedeva a favore di determinati contratti l'esonero dal pagamento degli importi monetari compensativi all'importazione.
L'interpretazione dell'art. 4 n. 2 del regolamento 1013/71, tenuto conto della sua finalità, conduce ad escludere dal citato esonero i contratti relativi a importazioni di merce il cui pagamento sia stato realizzato con dollari USA svalutati a seguito degli accordi di Washington del 18 dicembre 1971.
Determinanti sono le condizioni, in particolare il tasso di cambio applicato, alle quali è stato effettuato il pagamento; l'apertura di un credito irrevocabile non è di per sé rilevante.
2. La percezione degli importi monetari compensativi poteva essere autorizzata solo dalla Commissione che ne determinava l'ammontare. Per il loro ammontare occorre fare riferimento al giorno in cui è stata'realizzata l'importazione, il giorno cioè in cui la dichiarazione d'importazione della merce viene accettata dagli uffici doganali.
L'attrice nella causa principale, con l'avv. Rossetto, del foro di Napoli; il Governo della Repubblica italiana, rappresentato dal sig. Braguglia, vice-avvocato dello Stato, e la Commissione delle CC.EE., rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Maestripieri, in qualità d'agente, hanno svolto difese orali all'udienza del 1o dicembre 1977.
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 13 dicembre 1977.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 13 giugno 1977, pervenuta in cancelleria il 26 luglio successivo, il Tribunale di Genova ha sottoposto alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, numerose questioni vertenti sull'interpretazione di determinate norme del regolamento (CEE) del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini d'oscillazione delle monete di taluni Stati membri (GU n. L 106, pag. 1) e del regolamento (CEE) della Commissione 17 maggio 1971, n. 1013, che ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento n. 974/71 (GU n. L 110, pag. 8);
punto 2
dette questioni sono sorte nell'ambito d'una controversia concernente la riscossione degli importi compensativi monetari su partite di carne congelata proveniente da paesi terzi importate in Italia dalla ditta italiana Zerbone, attrice nella causa principale;
punto 3
in relazione a queste importazioni, effettuate in base a contratti stipulati prima del 19 dicembre 1971, data di riferimento contemplata dall'art. 4 del regolamento n. 1013/71 nella versione risultante dall'art. 4 del regolamento 30 dicembre 1971, n. 2887 (GU n. L 288, pag. 5), l'attrice sostiene di poter fruire dell'esenzione dal pagamento degli importi compensativi monetari prevista da tale articolo;
punto 4
le è stato invece chiesto, per queste importazioni, il cui pagamento è stato convenuto ed effettuato in dollari statunitensi mediante apertura d'un certo numero di crediti irrevocabili a favore dell'esportatore-fornitore, di versare a titolo di importi compensativi monetari la somma di Lit. 140771735;
punto 5
la società Zerbone ha ritenuto che la predetta richiesta di versamento non fosse giustificata in quanto fondata sul decreto-legge italiano 15 novembre 1972, n. 661, che nel recepire le norme comunitarie in materia avrebbe innovato rispetto alle medesime. Non si potrebbe inoltre procedere alla riscossione di importi compensativi monetari su importazioni effettuate in Italia da paesi terzi, considerata la svalutazione subita dalla lira italiana nei confronti delle altre monete comunitarie;
punto 6
l'amministrazione finanziaria italiana, convenuta nella causa principale, afferma che la legislazione nazionale costituirebbe una norma d'attuazione necessaria per l'applicazione dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 1013/71 e sarebbe pertanto compatibile con quest'ultimo;
punto 7
le questioni sottoposte alla Corte sono le seguenti :
«A — Per quanto riguarda il disposto dei paragrafi 1 e 2 dell'art. 4 del Regolamento CEE n. 1013/71 della Commissione del 17/5/1971, modificato dall'art. 4 del Regolamento CEE n. 2887/71 della Commissione del 30 dicembre 1971
Nel presupposto che il citato paragrafo 2 dell'art. 4 del Regolamento n. 1013/71 è tuttora in vigore e che esso va interpretato alla luce del V considerando del Regolamento stesso, si chiede:
1. Se i Regolamenti CEE 974/71 e 1013/71, parzialmente modificato il secondo con il Regolamento CEE 2887/71, consentano agli Stati membri, e più precisamente allo Stato Italiano, di emanare norme aventi forza di legge per la determinazione di specifici criteri per l'applicabilità o non applicabilità ai contratti stipulati anteriormente al 19. 12. 1971 degli importi di compensazione, al fine previsto dal paragrafo 2 dell'art. 4 del Regolamento 1013/71, di “permettere l'esecuzione del contratto nelle condizioni che si sarebbero avute in mancanza delle misure monetarie di cui all'art. 1 del Regolamento CEE n. 974/71”;
2. In caso di risposta affermativa al quesito sub 1), se l'art. 20 D.L. 16 novembre 1972 n. 661, convertito nella Legge 18. 12. 1972 n. 843, il quale dispone che gli importi di prelievo non sono dovuti per le merci oggetto di transazioni commerciali concluse anteriormente alla data del 19. 12. 1971, anche se dichiarate per l'importazione definitiva dopo la data del 2 gennaio 1972, purchè il pagamento sia regolato in valuta diversa dal dollaro USA ovvero in dollari USA accompagnati da garanzia di cambio o da altre clausole aventi analoghi effetti, sia idoneo per la generalità dei casi a conseguire la predetta finalità di cui al paragrafo 2 dell'art. 4 Regolamento 1013/71, e sia pertanto compatibile o non con la norma comunitaria;
3. In caso di risposta negativa al quesito sub 1) se la norma del paragrafo 2 dell'art. 4 Regolamento CEE 1013/71, abbia completezza di contenuto dispositivo e debba, quindi, essere interpretata nel senso che abbia inteso rimettere all'Autorità giudiziaria dello Stato membro interessato, la valutazione che l'esecuzione del contratto sia avvenuta alle condizioni che si sarebbero avute in mancanza delle misure monetarie di cui all'art. 1 del Regolamento CEE 974/71; in ogni caso:
4. Se per “esecuzione del contratto” di cui alla citata norma comunitaria, debba intendersi e sia sufficiente far riferimento all'adempimento da parte dell'importatore dell'obbligo di pagamento del prezzo, secondo le modalità stabilite in contratto;
5. Se, nel caso di pagamento regolato mediante apertura di credito irrevocabile a favore dell'esportatore, il contratto debba ritenersi eseguito alla data della comunicazione dal beneficiario dell'avviso di apertura di credito irrevocabile a suo favore, o invece alla data dell'effettivo versamento del prezzo all'esportatore.
B — Con riferimento agli artt. 2-3-4 del Regolamento CEE 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971
Considerato che in base al sistema degli importi compensativi monetari, adottato dal Regolamento CEE 974/71, l'importazione dei prodotti di cui all'art. 2 del Regolamento stesso, poteva essere assoggettata alla compensazione monetaria, a condizione che la fluttuazione (oltre i limiti regolamentati) del tasso di cambio della moneta dello Stato importatore, fosse ammessa in termini di rivalutazione della moneta stessa, rispetto alla parità ufficiale, nei confronti del dollaro degli Stati Uniti d'America;
che, a seguito delle decisioni di politica monetaria prese il 18. 12. 1971 e della adozione dei “tassi centrali di cambio” da parte di alcuni Stati membri, le monete di tutti gli Stati membri rivalutarono rispetto al dollaro USA;
che per contro — secondo l'assunto dell'attore — nelle prime settimane di applicazione della normativa la divisa italiana subì una modificazione di valutazione in termini di deprezzamento;
si chiede:
1. nel presupposto che si dimostri accertata in fatto, la situazione esposta dall'attore, se l'amministrazione delle finanze italiane poteva legittima-mente riscuotere gli importi di compensazione, perdurante la situazione stessa;
2. tenuto conto che gli importi di compensazione possono variare nel tempo, con il variare dei tassi di cambio, quale sia il momento al quale occorre far riferimento, per ogni singola transazione commerciale, per determinare se sussistono le condizioni volute dalla normativa comunitaria per la applicazione degli importi di compensazione (art. 4 del Regolamento CEE 974/71, per la determinazione del loro ammontare (art. 2) e per la loro eventuale variazione (art. 3); in particolare se occorra riferirsi al momento della importazione o esportazione della merce, oppure a quello del pagamento del prezzo, o a quale eventuale diverso momento.»
punto 8
Occorre anzitutto esaminare le questioni concernenti la legittimità della riscossione degli importi compensativi monetari su importazioni effettuate in Italia all'epoca di cui trattasi;
punto 9
la parità del cambio della lira italiana era stata fissata, presso il Fondo monetario internazionale (FMI), al livello di 625 lire per dollaro USA, con una variazione consentita dell'1 % al di sopra o al di sotto di detto tasso;
punto 10
in seguito alle decisioni adottate a Washington il 18 dicembre 1971, l'Italia ha notificato al FMI per la propria moneta un nuovo tasso di cambio (detto «tasso centrale»), cioè il tasso di 581,50 lire il dollaro, con una variazione consentita del 2,25 % al di sopra o al di sotto di detto tasso;
punto 11
avendo l'Italia ammesso per la propria moneta un tasso di cambio superiore al margine d'oscillazione autorizzato dalla disciplina internazionale, cioè dall'accordo di Bretton Woods del 27 dicembre 1945, ne consegue che il presupposto per l'applicazione in Italia del sistema degli importi compensativi monetari esisteva malgrado la svalutazione della lira nei confronti di talune altre monete;
punto 12
la Commissione era pertanto competente a fissare, come ha fatto col regolamento n. 2887/71, le modalità d'applicazione per l'Italia del regolamento n. 974/71, nonchè a stabilire, come ha fatto col regolamento 31 dicembre 1971, n. 17/72 (GU n. L 5, pag. 1) e la successiva disciplina, gli importi compensativi monetari da applicare in Italia;
punto 13
in questo senso va risolta la questione B) 1).
punto 14
Con la seconda questione sub B), il Tribunale domanda quale sia il momento cui occorre fare riferimento per ogni singola transazione commerciale (importazione o esportazione) al fine di accertare se sussistano le condizioni per l'applicazione degli importi compensativi monetari e per la determinazione del loro ammontare;
punto 15
l'art. 1 del regolamento n. 974/71, mentre autorizza gli Stati membri a riscuotere o a concedere importi compensativi monetari per taluni prodotti, non indica espressamente a quale data occorra riferirsi per quanto riguarda i contratti da esso contemplati;
punto 16
il sistema della compensazione monetaria mira a ricreare alla frontiera quel prezzo comune su cui si fondava la politica agricola comune prima di essere sconvolta dalle perturbazioni monetarie succedutesi dal 1969 in poi;
punto 17
se l'onere o il vantaggio, che rappresentano gli importi compensativi monetari per chi li versa o per chi li riceve, venisse differito nel tempo, a tutti gli inconvenienti già esistenti, risultanti dalla mancanza di parità fisse, se ne aggiungerebbe uno nuovo perchè, nell'intervallo fra il giorno dell'importazione e dell'esportazione e quello del pagamento, l'operatore economico dovrebbe senza giusta ragione sopportare uno scoperto di cassa con perdita di valuta oppure beneficerebbe, in modo del pari ingiustificato, d'una dilazione di pagamento con conseguente vantaggio nei confronti dei suoi concorrenti;
punto 18
ne consegue che la prassi in base alla quale tutti gli Stati membri assumono come data di riferimento il giorno dell'importazione o dell'esportazione va considerata lecita.
punto 19
Con le tre prime questioni sub A), il Tribunale domanda se gli Stati membri possano emanare norme aventi forza di legge per fissare i criteri specifici di applicabilità o non applicabilità degli importi compensativi monetari ai «contratti già in corso»;
punto 20
ai sensi dell'art. 4 del regolamento della Commissione 17 maggio 1971, n. 1013, nella versione risultante dall'art. 4 del regolamento della Commissione 30 dicembre 1971, n. 2887:
«1. Gli Stati membri di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 974/71, non applicano gli importi di compensazione indicati nel suddetto articolo alle importazioni effettuate in base a contratti:
a) stipulati anteriormente:
…
al 19 dicembre 1971, per quanto riguarda la Francia e l'Italia, e
b) notificati alle autorità competenti dello Stato membro interessato anteriormente:
…
al 28 dicembre 1971, per quanto riguarda la Francia e l'Italia,
ovvero
la cui stipulazione può essere provata mediante presentazione di documenti ufficiali.
2. Tuttavia le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto nella misura necessaria a permettere l'esecuzione del contratto nelle condizioni che si sarebbero avute in mancanza delle misure monetarie di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 974/71.»
punto 21
Per dare attuazione alle predette disposizioni il legislatore italiano ha emanato il decreto-legge 15 novembre 1972, n. 661 (poi convertito nella legge 18 dicembre 1972, n. 843), secondo il cui art. 20 «gli importi di compensazione … non sono dovuti per le merci oggetto di transazioni commerciali concluse anteriormente alla data del 19 dicembre 1971, anche se dichiarate per l'importazione definitiva dopo la data del 2 gennaio 1972, purchè il pagamento sia regolato in valuta diversa dal dollaro USA ovvero in dollari USA accompagnati da garanzia di cambio o da altre clausole aventi analoghi effetti».
punto 22
Il regolamento comunitario è obbligatorio in tutti i suoi elementi e diretta-mente applicabile in ciascuno degli Stati membri;
punto 23
come la Corte ha già affermato in altre occasioni, e in particolare nella sentenza 10 ottobre 1973 (causa 34/73, Variola; Racc. 1973, pag. 981), l'efficacia diretta dei regolamenti comunitari esige che la loro entrata in vigore e la loro applicazione nei confronti dei destinatari non abbisognano di alcun atto di ricezione nel diritto interno;
punto 24
gli Stati membri sono tenuti, in forza degli obblighi che derivano dal Trattato, a non ostacolare l'efficacia diretta propria dei regolamenti e di altre norme comunitarie;
punto 25
l'osservanza scrupolosa di tale obbligo è una condizione indispensabile per l'applicazione simultanea e uniforme dei regolamenti comunitari nell'intera Comunità;
punto 26
di conseguenza, gli Stati membri non possono emanare, né consentire agli organi nazionali muniti di potere normativo di emanare, atti che snaturino di fronte agli amministrati il diritto proprio della Comunità e gli effetti che ne derivano;
punto 27
è vero che, in caso di difficoltà d'interpretazione, l'amministrazione nazionale può essere indotta ad emanare norme d'attuazione d'un regolamento comunitario ed a chiarire in tale occasione i dubbi sorti; essa può però farlo soltanto nel rispetto delle norme comunitarie e senza poter dettare norme d'interpretazione aventi carattere obbligatorio;
punto 28
l'art. 4, n. 2, del regolamento n. 1013/71, inteso alla luce del 5o considerando del regolamento, può essere interpretato ed applicato da una giurisdizione nazionale senza che sia necessario emanare per la sua interpretazione norme legislative nazionali;
punto 29
di conseguenza, le disposizioni del predetto articolo sono direttamente efficaci in tutti gli Stati membri, riservando ai giudici di ciascuno di essi la competenza a pronunziarsi sulla loro applicazione in tutte le controversie che sorgono nel proprio Stato, ferma la possibilità di un rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 del trattato CEE;
punto 30
la risposta alla prima questione sub A) deve quindi essere negativa e quella della terza positiva, mentre è superfluo risolvere la seconda questione.
punto 31
Per quanto concerne la quarta e la quinta questione, la disposizione in esame va interpretata alla luce dello scopo da essa perseguito;
punto 32
si tratta d'accertare se, di fatto, il contratto sia stato eseguito alle condizioni che si sarebbero avute senza i provvedimenti monetari che hanno comportato l'istituzione degli importi compensativi monetari;
punto 33
qualora nel contratto sia stato convenuto il pagamento mediante apertura di credito documentario irrevocabile, la soluzione deve dipendere dalla natura degli accordi conclusi fra l'importatore e la banca emittente, accordi che possono a loro volta essere condizionati dalle norme del diritto locale ad essi applicabile;
punto 34
se il credito doveva essere aperto per una somma indicata in moneta estera (come, nella fattispecie, in dollari), la data determinante sarà quella del giorno in cui era in vigore il tasso di cambio che è servito per definire l'ammontare dell'impegno dell'importatore nei confronti della banca emittente.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 35
Le spese sostenute dal Governo della Repubblica italiana come pure dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione; nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale al quale spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunale di Genova con ordinanza 26 luglio 1977, dichiara:
1o I regolamenti n. 974/71 e n. 1013/71, modificato quest'ultimo dal regolamento n. 2887/71, non autorizzano gli Stati membri ad emanare norme volte a fissare i criteri specifici per l'applicabilità o l'inapplicabilità degli importi compensativi ai contratti stipulati prima del 19 dicembre 1971 allo scopo, conformemente all'art. 4, n. 2, del regolamento n. 1013/71, di «permettere l'esecuzione del contratto nelle condizioni che si sarebbero avute in mancanza delle misure monetarie di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 974/71».
2o L'art. 4, n. 2, del regolamento n. 1013/71 ha contenuto normativo completo e deve essere interpretato nel senso che esso attribuisce all'autorità giudiziaria dello Stato membro interessato il compito di valutare se il contratto sia stato eseguito alle condizioni che si sarebbero avute in mancanza delle misure monetarie di cui all'art. 1 del regolamento n. 974/71.
3o Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 1013/71 si tratta d'accertare se, di fatto, il contratto sia stato eseguito alle condizioni che si sarebbero avute in mancanza dei provvedimenti monetari che hanno condotto all'istituzione degli importi compensativi monetari; nel caso in cui il contratto prevedesse l'effettuazione del pagamento mediante apertura di credito documentario irrevocabile, la soluzione dipenderà dalla natura degli accordi conclusi fra l'importatore e la banca emittente, accordi che possono a loro volta essere condizionati dalle norme del diritto locale ad essi applicabili; se il credito doveva essere aperto per una somma espressa in valuta straniera (come, nella fattispecie, in dollari), la data determinante sarà quella del giorno in cui era in vigore il tasso di cambio in base al quale è stato fissato l'ammontare dell'impegno dell'importatore nei confronti della banca emittente.
4o La Commissione era competente a fissare, come ha fatto col regolamento n. 2887/71, le modalità d'applicazione per l'Italia del regolamento n. 974/71 ed a determinare, come ha fatto con il regolamento n. 17/72 e con la successiva disciplina, gli importi compensativi monetari da applicare in Italia.
5o Volendo accertare se esistano le condizioni per l'applicazione degli importi compensativi monetari, occorre riferirsi per ciascuna singola transazione commerciale (importazione o esportazione) al giorno dell'importazione o dell'esportazione.
Firme
Kutscher
Sørensen
Bosco
Donner
Pescatore
Mackenzie Stuart
O'Keeffe
Cosi deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 31 gennaio 1978.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
H. Kutscher