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Sez. 1, Sentenza n. 13243 del 27/11/1999 (Rv. 531560 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Dichiarazione, nell'atto, di volersi avvalere, ex art. 12 del D.L. n. 70 del 1988, dei criteri automatici fissati dall'art. 52 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Dichiarazione nell'atto di un valore inferiore a quello risultante dai suddetti criteri - Poteri dell'Ufficio - Atto formato prima dell'entrata in vigore della legge n. 549 del 1995 - Elevazione del valore mediante avviso di rettifica - Necessità - Esclusione - Notifica dell'avviso di liquidazione - Sufficienza.
Stato
decisa il 1999-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531560-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE

Anche in relazione agli atti formati prima dell'entrata in vigore dell'art. 3, comma centotrentacinquesimo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ove il contribuente abbia chiesto di avvalersi - ai sensi dell'art. 12 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito nella legge n. 154 del 1988 - dei criteri automatici di cui all'art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ma il valore del bene trasferito da lui dichiarato concretamente nell'atto risulti inferiore a quello derivante dall'applicazione dei suddetti criteri, l'Ufficio non è tenuto ad emettere un previo avviso di rettifica, ma non deve far altro che richiedere la maggiore imposta dovuta, con la notifica di un avviso di liquidazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)