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Sez. L, Sentenza n. 12760 del 01/09/2003 (Rv. 566456 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE | Contrasto tra contratto postcorporativo efficace "erga omnes" e contratto collettivo di diritto comune - Soluzione in base all'art. 7 della legge n. 741 del 1959 - Conseguenze - Derogabilità dei trattamenti minimi previsti dai contratti con efficacia obbligatoria generalizzata da parte dei successivi contratti di diritto comune - Condizioni - Applicazione in tema di mensilità aggiuntive.
Stato
decisa il 2003-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566456-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE

ll contrasto fra la disciplina di un contratto collettivo postcorporativo reso efficace "erga omnes" ai sensi della legge 14 luglio 1959 n. 741 e la disciplina di un contratto collettivo di diritto comune va risolto sulla base dell'art. 7 della citata legge, secondo cui i trattamenti economici e normativi minimi previsti dai contratti con efficacia obbligatoria generalizzata non sono derogabili da successivi accordi o contratti collettivi privi di tale efficacia, né da contratti individuali, salvo che la regolamentazione sopravvenuta contenga disposizioni che, valutate complessivamente nell'ambito dei singoli istituti contrattuali, risultino più favorevoli ai lavoratori. Ne consegue che, con riguardo alle mensilità aggiuntive, si deve ritenere corretto il riferimento alla contrattazione collettiva prevedente la tredicesima e la quattordicesima mensilità, anziché alla precedente disciplina dell'art. 17 dell'accordo interconfederale per i lavoratori dell'industria del 27 ottobre 1946 (reso efficace "erga omnes" dal d.P.R. 28 luglio 1960 n. 1070) che prevede la corresponsione della sola gratifica natalizia, in quanto la suddetta disciplina collettiva, complessivamente valutata, per il fatto stesso di prevedere la duplicazione delle retribuzioni aggiuntive si deve considerare più favorevole ai lavoratori anche nell'ipotesi in cui escluda dalla base di calcolo delle suddette mensilità aggiuntive emolumenti (come la maggiorazione per il lavoro notturno svolto secondo turni regolari) che, invece, essendo corrisposti in modo continuativo e obbligatorio sono compresi nella "retribuzione globale di fatto" cui si riferisce il citato art. 17 dell'accordo interconfederale del 1946. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che non aveva adeguatamente valutato se la contrattazione collettiva successiva all'accordo interconfederale per i lavoratori dell'industria del 27 ottobre 1946, dotato di efficacia generale, fosse da ritenere superato dalla successiva contrattazione collettiva più favorevole in relazione al computo delle mensilità aggiuntive, avendo quest'ultima aggiunto la quattordicesima mensilità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Contr. Coll. 27/10/1946 num. 17, Legge 14/07/1959 num. 741 art. 7 CORTE COST., Legge 28/07/1960 num. 1070 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)