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Sez. L, Sentenza n. 7669 del 23/06/1992 (Rv. 477861 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Inderogabilità | Contrasto tra contratto efficace "erga omnes" e contratto collettivo di diritto comune - Risoluzione ex art. 7 legge n. 741 del 1959 - Portata - Art. 17 accordo interconfederale 27 ottobre 1946 - Derogabilità ad opera di successivi contratti di diritto comune - Condizione.
Stato
decisa il 1992-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477861-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Inderogabilità

Qualora la disciplina di un contratto collettivo (postcorporativo) reso efficace "erga omnes" ai sensi della legge 14 luglio 1959 n. 741 contrasti con quella contenuta in un successivo contratto collettivo di diritto comune, tale contrasto deve essere risolto, ai sensi dell'art. 7 della citata legge, con riferimento ai trattamenti economici e normativi minimi, nel senso che deve essere data applicazione al contratto con efficacia obbligatoria generalizzata, non derogabile da successivi contratti collettivi privi di tale efficacia o da contratti individuali, salvo che la disciplina propria di questi ultimi, valutata complessivamente, sia più favorevole ai lavoratori. Pertanto, la previsione contenuta nell'art. 17 dell' accordo interconfederale 27 ottobre 1946 (relativo ai lavoratori dell'industria e reso efficace "erga omnes" con d.p.r. 28 luglio 1960 n. 1070), che ha per oggetto la corresponsione della gratifica natalizia sulla base della retribuzione globale di fatto (comprendente le indennità corrisposte in modo obbligatorio e continuativo), può essere derogata da successivi contratti di diritto comune solo in senso migliorativo per i lavoratori.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 27/10/1946 num. 17, Legge 14/07/1959 num. 741 art. 1 CORTE COST., Legge 14/07/1959 num. 741 art. 7 CORTE COST., DPR 28/07/1960 num. 1070 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)