Sez. L, Sentenza n. 16191 del 18/08/2004 (Rv. 575856 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE | Contrasto con la previsione dei contratti collettivi resi efficaci "erga omnes" - Prevalenza di questi ultimi - Limiti - Trattamento di maggior favore per i lavoratori - Comparazione - Valutazione complessiva nell'ambito dei singoli istituti - Necessità - Tredicesima e quattordicesima mensilità - Componenti dell'istituto delle mensilità supplementari - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - IN GENERE
ll contrasto fra la disciplina di un contratto collettivo postcorporativo reso efficace "erga omnes" ai sensi della legge 14 luglio 1959 n. 741 e la disciplina di un contratto collettivo di diritto comune va risolto sulla base dell'art. 7 della citata legge, secondo cui i trattamenti economici e normativi minimi previsti dai contratti con efficacia obbligatoria generalizzata non sono derogabili da successivi accordi o contratti collettivi privi di tale efficacia, né da contratti individuali, salvo che la regolamentazione sopravvenuta contenga disposizioni che, valutate complessivamente nell'ambito dei singoli istituti contrattuali, risultino più favorevoli ai lavoratori. La comparazione dei trattamenti deve essere effettuata istituto per istituto e, a tal fine, la tredicesima e la quattordicesima mensilità devono essere considerate come appartenenti al medesimo istituto, in quanto emolumenti analoghi nella struttura e nella funzione, trattandosi di voci retributive rientranti nell'ambito delle mensilità aggiuntive, e l'unitarietà dell'istituto mensilità aggiuntive è desumibile dal fatto che si tratta di mensilità attribuite in unica soluzione nel corso dell'anno di regola in corrispondenza di ricorrenze festive e che le stesse sono dirette ad incrementare la retribuzione complessiva annuale. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che non aveva adeguatamente valutato se la contrattazione collettiva successiva all'accordo interconfederale per i lavoratori dell'industria del 27 ottobre 1946, dotato di efficacia generale, fosse da ritenere superato dalla successiva contrattazione collettiva più favorevole in relazione al computo delle mensilità aggiuntive, avendo quest'ultima aggiunto la quattordicesima mensilità).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Contr. Coll. 27/10/1946, DPR 28/07/1960 num. 1070 CORTE COST., Legge 14/07/1959 num. 741 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)