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Sez. 2, Sentenza n. 449 del 14/02/1966 (Rv. 320897 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - IN GENERE.*
Stato
decisa il 1966-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320897-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - INNOVAZIONI - IN GENERE.*

Il condomino, cui spetta l'uso esclusivo di una parte comune, deve esercitarlo in conformita della destinazione del bene medesimo e non ha facolta di apportare al bene innovazioni non consentite. Gli altri condomini hanno interesse ad agire per ottenere la rimozione delle innovazioni abusive, al fine di veder tutelato il loro diritto reale sulla cosa comune e di impedire il consolidarsi di una situazione illegittima, la quale potrebbe col decorso del tempo essere posta a base di un preteso acquisto per usucapione. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)