Sez. 2, Sentenza n. 10334 del 19/10/1998 (Rv. 519846 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - LIMITI | Su terrazza o lastrico di proprietà esclusiva - Caratteristiche architettoniche dell'edificio - Pregiudizio - Diritto reale dei condomini ad opporsi e a chiedere la demolizione dell'opera - Prescrittibilità dell'azione non esercitata per vent'anni - Ragioni - Conseguenze - Diritto del condomino a mantenere la costruzione illegittima usucapita - Opera che compromette le condizioni statiche dell' edificio - Azione di accertamento negativo dell'inesistenza del diritto a sopraelevare - Imprescrittibilità.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - LIMITI
I condomini possono opporsi alla sopraelevazione eseguita dal condomino dell'ultimo piano sul suo terrazzo a livello, o lastrico solare, che pregiudica le caratteristiche architettoniche dell'edificio e, se eseguita, ne possono chiedere la riduzione in pristino e il risarcimento del danno; ma la relativa azione, posta a tutela dei proprietari esclusivi del piano sottostante, comproprietari delle parti comuni, è soggetta a prescrizione ventennale, perché il diritto soggettivo reale del condomino a far valere la non alterazione del decoro architettonico, è disponibile e si prescrive per mancato esercizio ventennale, sì che il condomino che ha sopraelevato in violazione dell'obbligo di cui al comma terzo dell'art. 1127 cod. civ. acquista, per usucapione, il diritto a mantenere la costruzione così come l'ha realizzata, diversamente dal caso in cui con essa comprometta le condizioni statiche dell'edificio, perché in questo caso non vi è un limite al suo diritto di sopraelevare, ma manca il presupposto stesso della sua esistenza, e perciò la relativa azione di accertamento negativo è imprescrittibile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1031, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1127, Cod. Civ. art. 1158
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)