Sez. 2, Sentenza n. 3169 del 27/06/1978 (Rv. 392630 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE - LIMITAZIONI DELL'ESERCIZIO DEI POTERI E DELLE FACOLTA DEI SINGOLI CONDOMINI SULLE COSE COMUNI - LEGITTIMITA - ATTRIBUZIONE DELL'USO ESCLUSIVO DI DETERMINATE PARTI COMUNI - LICEITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE - LIMITAZIONI DELL'ESERCIZIO DEI POTERI E DELLE FACOLTA DEI SINGOLI CONDOMINI SULLE COSE COMUNI - LEGITTIMITA - ATTRIBUZIONE DELL'USO ESCLUSIVO DI DETERMINATE PARTI COMUNI - LICEITA.*
Il regolamento convenzionale di condominio puo sottoporre a limitazioni l'Esercizio dei poteri e delle facolta che normalmente caratterizzano il contenuto del diritto di proprieta dei singoli condomini sulle cose comuni e puo anche giungere ad attribuire ad uno o a piu condomini l'uso esclusivo di determinate parti comuni del fabbricato. (Conf 621/77, mass n 384182; (Conf 2727/75, mass n 376726; (Conf 1600/75, mass n 375189; (Conf 970/75, mass n 374373; (Conf 454/74, mass n 368177; (Conf 2369/71, mass n 353284; (Conf 449/66, mass n 320897; (Conf 2741/55).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1138
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)