Sez. 1, Sentenza n. 9252 del 17/09/1997 (Rv. 508083 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Danno da fatto illecito extracontrattuale - Liquidazione per equivalente - Risarcimento del mancato guadagno - Prova in base a criteri equitativi e presuntivi - Criterio dell'attribuzione degli interessi legali - Ammissibilità - Calcolo degli interessi - Modalità - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In tema di responsabilità extracontrattuale, la liquidazione del danno effettuata per equivalente, espressa in termini monetari, comporta la rivalutazione del valore originario con riferimento alla perdita di valore d'acquisto della moneta, fino alla data della effettiva decisione di merito. È inoltre dovuto il danno da ritardo (lucro cessante) che, in difetto di prova di maggior pregiudizio da fornirsi dal creditore, può essere riconosciuto dal giudice, in base a criteri equitativi e presuntivi, secondo il tasso d'interesse legale. Ciò che deve escludersi è che in tal caso gli interessi siano calcolati a far tempo dalla data dell'illecito, sulla somma rivalutata con riferimento al momento della pronunzia definitiva di merito, dovendo invece essi essere calcolati, con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze da apprezzare da parte del giudice del rinvio) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio (principio affermato in caso di azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)