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Sez. 2, Sentenza n. 1641 del 22/02/1997 (Rv. 502621 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) | Inadempimento del promittente venditore di un bene immobile - Risarcimento del danno - Liquidazione - Criteri - Riferimento al valore commerciale al momento della definitività dell'inadempimento - Necessità - Successiva svalutazione monetaria - Rilevanza - Ritardo nella reintegrazione patrimoniale - Ristoro mediante interessi - Computo degli stessi - Sulle somme via via rivalutate o sulla base di indici medi.
Stato
decisa il 1997-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502621-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE)

Il risarcimento del danno dovuto, a titolo di lucro cessante, al promissario acquirente per la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita di un bene immobile, imputabile al promittente venditore, consiste nella differenza tra il valore commerciale del bene medesimo e il prezzo pattuito, differenza da calcolare in riferimento al momento in cui l'inadempimento è divenuto definitivo e da rivalutare al tempo della liquidazione, per compensare gli effetti della svalutazione monetaria intervenute nelle more del giudizio, mentre il pregiudizio derivante dal ritardo nella reintegrazione del patrimonio del soggetto leso va determinato (come negli altri casi di risarcimento di danno da illecito contrattuale), mediante la corresponsione di interessi computati prima sull'importo originariamente dovuto e quindi sui progressivi suoi adeguamenti in corrispondenza della sopravvenuta inflazione, secondo scadenze temporali fisse, ovvero mediante l'utilizzazione in via equitativa di indici annuali medi di svalutazione in considerazione della difficoltà di fissare mutevoli basi di riferimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)