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Sez. U, Sentenza n. 16527 del 18/06/2008 (Rv. 603723 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Impiego pubblico privatizzato - Concorso espletato - Candidato dichiarato idoneo - Successivo ampliamento della pianta organica - Decisione dell'amministrazione di procedere alla copertura dei nuovi posti vacanti mediante concorso anziché mediante "scorrimento" della precedente graduatoria - Provvedimento di indizione del nuovo concorso - Configurabilità di una posizione di interesse legittimo - Conseguente giurisdizione del giudice amministrativo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603723-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

In materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo "scorrimento" della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il "diritto all'assunzione". Ove, invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l'esercizio del potere dell'amministrazione di merito, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma quarto, d.lgs. n. 165 del 2001. (Nella specie - relativa a una procedura concorsuale per tre posti di dirigente farmacista di primo livello, seguita dall'ampliamento della pianta organica dell'ASL di ulteriori tre unità con la medesima qualifica, per la cui copertura l'amministrazione aveva indetto un nuovo concorso anziché fare ricorso alla graduatoria di quello già espletato - la S.C. ha ritenuto che la domanda, diretta ad ottenere lo "scorrimento", investiva l'esercizio del potere dell'autorità amministrativa (sotto il profilo dell'eccesso di potere o della violazione di legge in relazione alla natura delle disposizioni che sanciscono la conservazione di efficacia della graduatoria) e che la pretesa situazione di diritto poteva sorgere solo a seguito della rimozione dell'atto stesso).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 all. 6 art. 3 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)