Sez. L, Sentenza n. 5036 del 09/05/1995 (Rv. 492170 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Questione relativa all'esistenza, natura ed importo dei crediti da opporre - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Natura - Eccezione in senso stretto - Configurabilità - Preclusione ex art. 416, secondo comma, cod. proc. civ. - Operatività.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE
La questione relativa all'esistenza, alla natura ed all'importo dei crediti da opporre eventualmente in compensazione a quelli dedotti in giudizio dalla controparte non è rilevabile d'ufficio ed è soggetta all'onere di allegazione e di prova; essa costituisce, pertanto, eccezione in senso stretto, e non già mera argomentazione difensiva, e come tale deve essere proposta, e pena di decadenza, nella memoria difensiva in sede di giudizio di primo grado, a norma dell'art. 416, secondo comma, cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)