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Sez. L, Sentenza n. 6391 del 14/07/1997 (Rv. 505952 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Eccezione di compensazione - Natura - Eccezione in senso stretto - Conseguenze - Controversia soggetta a rito del lavoro - Proposizione dell'eccezione nella memoria difensiva - Necessità - Proposizione della domanda in forma monitoria - Opposizione a decreto ingiuntivo - Onere di eccepire, la compensazione nell'atto di opposizione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505952-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE

L'eccezione di compensazione ha carattere di eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio dal giudice per l'espresso divieto posto dall'art. 1242 primo comma cod. civ., ed è soggetta nel rito del lavoro a decadenza se non proposta nella memoria difensiva in primo grado, o nel caso di domanda introdotta in forma monitoria, con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 646

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)