diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1465 del 20/02/1999 (Rv. 523450 - 01)

ENTI PUBBLICI - LOCALI - IN GENERE | Comuni e province, altri enti locali e istituzioni del servizio sanitario nazionale - Esenzione dal divieto di ricorso ad interposizione ed intermediazione di mere prestazioni di lavoro (art. 6 bis D.L. n. 9/1993) - Retroattività - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523450-01

ENTI PUBBLICI - LOCALI - IN GENERE

L'art. 6 bis del D.L. 18 gennaio 1993 n. 9, inserito dalla legge di conversione 18 marzo 1993 n. 67, il quale - sostituendo il testo dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1993 n. 498 - esenta espressamente le province e i comuni dal divieto posto dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 in tema di intermediazione ed appalto di mere prestazioni di lavoro, non ha l'efficacia retroattiva prevista dal terzo comma con riferimento alla disposizione del secondo comma, qualificata come interpretativa ed avente ad oggetto i contratti d'opera e di prestazioni professionali a carattere individuale con enti locali, istituzioni sanitarie del servizio sanitario nazionale, ecc..

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1992 num. 498 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 18/01/1993 num. 9 art. 6 bis CORTE COST., Legge 18/03/1992 num. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)