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Sez. L, Sentenza n. 10987 del 25/07/2002 (Rv. 556234 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Istituzione del servizio sanitario nazionale - Esenzione dal divieto di ricorso ad interposizione ed intermediazione di prestazioni di lavoro (art. 6 bis D.L. n. 9/1993) - Retroattività - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2002-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556234-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

L'art. 6 bis del D.L. 18 gennaio 1993 n. 9, convertito con modifiche dalla legge 18 marzo 1993 n. 67, il quale - sostituendo il testo dell'art. 13 della legge n. 498 del 1992 - esenta espressamente le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale dal divieto posto dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 in tema di intermediazione ed appalto di mere prestazioni di lavoro, non ha efficacia retroattiva e quindi suppone implicitamente la pregressa applicabilità del divieto anche agli enti pubblici non economici (quali USL e ASL) del settore, restando così irrilevante se - in violazione del divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro - si costituisca un rapporto di pubblico impiego o una prestazione di lavoro di fatto, con conseguente violazione di legge.

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1992 num. 498 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 18/01/1993 num. 9 art. 6 bis CORTE COST., Legge 18/03/1993 num. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)