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Sez. 3, Sentenza n. 8063 del 20/07/1993 (Rv. 483223 - 01)

Obbligazioni in genere - Adempimento - Pagamento - Imputazione - Del pagamento agli interessi | Principi di cui agli artt. 1193 e 1194 cod. civ. - Applicabilità anche ai titoli di credito.
Stato
decisa il 1993-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483223-01

Obbligazioni in genere - Adempimento - Pagamento - Imputazione - Del pagamento agli interessi

I principi in materia di imputazione di pagamenti, dispositivamente stabiliti negli artt. 1193 e 1194 cod. civ., in particolare il principio per cui il pagamento che non estingua tutte le obbligazioni del debitore deve essere imputato prima agli interessi già scaduti e poi al capitale (diversamente il capitale, venendo pagato, cesserebbe di produrre interessi), è applicabile anche in matera di titoli di credito, per cui, in caso di pagamento parziale di una cambiale, adempiuta l'obbligazione degli interessi, resta in piedi (in tutto o in parte) quella relativa al capitale, che può esser fatta valere secondo le caratteristiche proprie del titolo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193, Cod. Civ. art. 1194, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1993 num. 1669 art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)