Sez. L, Sentenza n. 17661 del 11/12/2002 (Rv. 559162 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - DEL PAGAMENTO AGLI INTERESSI | Pagamento parziale - Imputazione agli interessi - Necessità - Imputazione al capitale - Condizioni - Rilascio di ricevuta del creditore su titolo di spesa indicante l' imputazione al capitale - Prova del consenso del creditore ad una imputazione al capitale del pagamento parziale - Sufficienza - Esclusione.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - DEL PAGAMENTO AGLI INTERESSI
Nell'ipotesi di pagamento parziale, il versamento va imputato agli interessi e non al debito capitale, a meno che non ci sia la prova del consenso del creditore ad una diversa imputazione; non costituisce prova sufficiente, nel caso di pagamento effettuato da una amministrazione pubblica, il fatto che il privato creditore, tenuto a rilasciare ricevuta di pagamento, abbia sottoscritto per quietanza il titolo di spesa in cui l'amministrazione stessa abbia imputato a deconto del capitale la somma erogata a parziale pagamento del debito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1194, Cod. Civ. art. 1193, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 55, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 63, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 67, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 421
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)