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Sez. 2, Sentenza n. 257 del 26/01/1973 (Rv. 362106 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO - TRATTAMENTO ECONOMICO - DOMANDA RELATIVA A DIRITTI SOLO PATRIMONIALI - RECLAMO AMMINISTRATIVO - PREVIA PRESENTAZIONE - NECESSITA - TERMINE PER L'AZIONE GIUDIZIARIA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1973-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362106-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO - TRATTAMENTO ECONOMICO - DOMANDA RELATIVA A DIRITTI SOLO PATRIMONIALI - RECLAMO AMMINISTRATIVO - PREVIA PRESENTAZIONE - NECESSITA - TERMINE PER L'AZIONE GIUDIZIARIA - INSUSSISTENZA.*

In base all'articolo unico della legge 24 luglio 1957, n 633 (recante modifiche all'art 10 del RD 8 gennaio 1931, n 148, sul personale delle ferrovie e tramvie in concessione) deve affermarsi che, quando l'agente faccia valere il diritto a prestazioni di natura esclusivamente patrimoniale, la proponibilita dell'Azione giudiziaria e subordinata solo alla presentazione del reclamo gerarchico senza previsione di termine decorrente dalla comunicazione del provvedimento ed il diritto e sottoposto soltanto al termine di prescrizione stabilito dalle norme ordinarie del codice civile. (V 2470/69, mass n 341993).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST., Legge 24/07/1957 num. 633 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)