Sez. U, Sentenza n. 461 del 02/02/1977 (Rv. 384009 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - RAPPORTO TRA RICORSO AMMINISTRATIVO ED AZIONE GIUDIZIARIA - DIFFERENZE TRA CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO PRESTAZIONI ESCLUSIVAMENTE PATRIMONIALI E CONTROVERSIE RELATIVE AD ALTRE RIVENDICAZIONI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - RAPPORTO TRA RICORSO AMMINISTRATIVO ED AZIONE GIUDIZIARIA - DIFFERENZE TRA CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO PRESTAZIONI ESCLUSIVAMENTE PATRIMONIALI E CONTROVERSIE RELATIVE AD ALTRE RIVENDICAZIONI.*
Per effetto dell'articolo unico della legge 24 luglio 1957, n 633, che ha modificato l'art 10 RD 8 gennaio 1931, n 148, il rapporto fra ricorso amministrativo e Azione giudiziaria nell'ordinamento del personale autoferrotranviario non e piu regolato in modo uniforme, ma si differenzia a seconda che la controversia abbia a oggetto pretese a competenze arretrate e ad altre prestazioni esclusivamente patrimoniali, oppure riguardi altre rivendicazioni. Il primo caso ricorre ogni qualvolta venga direttamente e unicamente in contestazione il pagamento di una determinata somma di danaro, anche se ne sia controverso il titolo, oppure occorra prima esaminare questioni di carattere non economico: e vige per esso la regola che l'Azione non e sottoposta a decadenza, ma e proponibile nei termini indicati dagli artt 2948 e 2955 cod civ, purche sia stata preceduta di almeno trenta giorni da un reclamo in via gerarchica. Il secondo caso si realizza, invece, quando la questione, ancorche abbia anche Rilevanza economica, non sia definibile solo con un pagamento, ma riguardi, anzitutto, le situazioni sostanziali nelle quali le parti vengono a trovarsi reciprocamente durante e per effetto dello svolgimento del rapporto di lavoro: il provvedimento che provochi una questione del genere deve essere impugnato in Sede amministrativa, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data in cui e stato comunicato, e l'Azione giudiziaria e consentita solo se non siano decorsi altri sessanta giorni, abbia o meno l'azienda risposto. (V 2681/75, mass n 376653; (V 2906/74, mass n 371345; (V 2209/74, mass n 370582; (V 257/73, mass n 362106).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Legge 24/07/1957 num. 633 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)