Sez. 5, Sentenza n. 7500 del 04/06/2001 (Rv. 547200 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - IN GENERE | Dati emergenti dai conti bancari - Presunzione di riferibilità dei movimenti ad attività commerciale soggetta ad IVA - Superamento della presunzione - Veste di rappresentante di commercio - Sufficienza, ai fini della riferibilità dei movimenti a contratti stipulati in rappresentanza del preponente, anziché ad acquisti e rivendite in proprio - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - IN GENERE
Il rappresentante di commercio, secondo la disciplina dettata dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, sebbene dotato di potere rappresentativo ove incaricato dal preponente di concludere contratti, non è tenuto, allorché provveda a compiere acquisti, ad anticipare le somme dovute, operando la regola generale di cui all'art. 1719 cod. civ. sul diritto del mandatario di ricevere la provvista necessaria per l'espletamento dell'incarico; ne deriva che, in sede di accertamento tributario "ex" art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la veste di rappresentante di commercio da sola non consente di affermare che i movimenti sui conti bancari del contribuente siano ascrivibili a contratti stipulati in rappresentanza del preponente, anziché ad acquisti e rivendite in proprio, essendo all'uopo necessaria la dimostrazione di un patto che faccia carico all'uno di anticipare i prezzi dovuti dall'altro, solo un tale accordo consentendo di superare la presunzione di riferibilità di detti movimenti ad attività commerciale soggetta ad IVA del titolare dei conti bancari.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST., Legge 03/05/1985 num. 204 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1719, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)