Sez. 5, Sentenza n. 12026 del 14/05/2008 (Rv. 603314 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - IN GENERE | Dati emergenti dai conti bancari del rappresentante di commercio - Presunzione di riferibilità dei movimenti ad attività commerciale in proprio soggetta ad IVA - Superamento della presunzione - Patto di anticipazione dei prezzi a carico del rappresentante in relazione ad acquisti per conto del rappresentato - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - IN GENERE
In sede di accertamento tributario ai sensi dell'art. 51 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la veste di rappresentante di commercio da sola non consente di affermare che i movimenti sui conti bancari del contribuente siano ascrivibili a contratti stipulati in rappresentanza del proponente, anzichè ad acquisti e rivendite in proprio; e la presunzione di riferibilità di detti movimenti ad attività commerciale soggetta ad IVA del medesimo rappresentante (titolare dei conti bancari) può essere superata solo dalla dimostrazione della esistenza di un patto che faccia carico all'uno di anticipare i prezzi dovuti dall'altro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1719, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)