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Sez. 1, Sentenza n. 1366 del 18/02/1985 (Rv. 439426 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DELLA SENTENZA - QUESTIONE RELATIVA - PRINCIPIO DI CONVERSIONE DEI MOTIVI DI NULLITÀ IN MOTIVI DI GRAVAME - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439426-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DELLA SENTENZA - QUESTIONE RELATIVA - PRINCIPIO DI CONVERSIONE DEI MOTIVI DI NULLITÀ IN MOTIVI DI GRAVAME - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO - PRECLUSIONE.*

Le questioni inerenti alla nullità della sentenza di primo grado, ivi compresa quella che derivi da vizio di Costituzione del giudice (nella specie, sotto il profilo che la pronuncia era stata resa da un Vice pretore dopo la scadenza della sua investitura e prima del decreto di nuova nomina), sono soggette al principio della conversione dei motivi di nullità in motivi di gravame, di cui all'art. 161 cod. proc. civ., e, pertanto, restano definitivamente precluse in conseguenza dell'inammissibilità dell'appello contro di essa proposto (nella specie, dopo la scadenza dei termini perentori all'uopo fissati). (V 5755/82, mass n 423490; (V 705/81, mass n 411174).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)