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Sez. 4, Sentenza n. 1352 del 06/10/1994 Cc. (dep. 16/11/1994) Rv. 200197 - 01

Impugnazioni - Inammissibilità - Casi | Impugnazione tardiva - Causa di inammissibilità originaria - Causa estintiva del reato maturata successivamente - Prevalenza della causa di inammissibilità del gravame.
Stato
decisa il 1994-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200197-01

Impugnazioni - Inammissibilità - Casi

Qualora l'imputato proponga tardivamente impugnazione, tale causa, di inammissibilità del gravame è da considerarsi originaria e, in quanto tale, prevale sulle cause estintive del reato che siano maturate successivamente. (Nella fattispecie, vi era stata remissione della querela, intervenuta ed accettata dopo la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 340 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 340 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)