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Sez. 2, Sentenza n. 43095 del 30/09/2003 Ud. (dep. 11/11/2003) Rv. 227371 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Remissione di querela - Ricorso proposto esclusivamente per dedurre l'improcedibilità per la remissione di querela intervenuta dopo la sentenza di appello - Inammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2003-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227371-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA

È inammissibile il ricorso per Cassazione proposto unicamente per far valere la remissione di querela, proposta ed accettata dopo la sentenza di appello e prima della presentazione del ricorso, quando l'atto di impugnazione non contiene nessuna prospettazione che contrasti con la decisione impugnata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)