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Sez. 4, Sentenza n. 3624 del 07/02/1989 Ud. (dep. 09/03/1989) Rv. 180741 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - CIRCOLAZIONE STRADALE - RISTORO DA PARTE DELL'ASSICURATORE - CONCESSIONE DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1989-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180741-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - CIRCOLAZIONE STRADALE - RISTORO DA PARTE DELL'ASSICURATORE - CONCESSIONE DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE - RAGIONE.*

In materia di circostanze del reato, non può essere riconosciuta al reo l'attenuante di cui all'articolo 62, n. 6, cod. pen. nel caso in cui il risarcimento del danno sia stato effettuato dallo assicuratore del conducente di automezzo, responsabile del fatto-reato. Ciò, sulla considerazione che, da una parte, il risarcimento del danno, quale elisione delle conseguenze economiche del reato, viene effettuato dall'assicuratore (terzo rispetto al danneggiato), in adempimento di un contratto al quale il conducente ha Obbligo di accedere prima di porre in circolazione l'autoveicolo; dall'altra, che manca quel ravvedimento attuoso, fondamento dell'attenuante, il risarcimento assumendo la configurazione non di atto (ristoratorio) spontaneo, ma di fatto dovuto da un terzo in adempimento di un Obbligo contrattuale, a monte del quale (Obbligo) non si trova, neppure, una decisione spontanea dell'autore del danno. (Conf mass n 165622; (Conf mass n 147075).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)