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Sez. 4, Sentenza n. 13342 del 15/01/1980 Ud. (dep. 16/12/1980) Rv. 147075 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSICURAZIONE STIPULATA DAL PROPRIETARIO DEL VEICOLO GUIDATO DA ALTRI - RIPARAZIONE DEL DANNO EFFETTUATO DALL'ENTE ASSICURATORE - APPLICABILITA DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147075-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSICURAZIONE STIPULATA DAL PROPRIETARIO DEL VEICOLO GUIDATO DA ALTRI - RIPARAZIONE DEL DANNO EFFETTUATO DALL'ENTE ASSICURATORE - APPLICABILITA DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*

Non va concessa l'attenuante di cui all'art 62 n 6 cod pen allo imputato, quando il risarcimento sia stato effettuato da un istituto assicuratore in forza di un contratto stipulato con persona da lui diversa. In tal caso, il pagamento effettuato dalla societa assicuratrice libera il proprietario del veicolo assicurato, mentre chi era alla guida non puo giovarsene se non indirettamente, nel senso che non essendovi piu danno risarcibile, egli non puo essere tenuto piu ad alcun indennizzo nei confronti del danneggiato. Ne consegue che l'avventura riparazione del danno da parte dello istituto assicuratore, non essendo frutto del concorso dell'agente, non e a lui applicabile, stante la natura squisitamente soggettiva della stessa. (giurisprudenza pacifica: V mass nn 128100 anno 1974; 112320 anno 1969; 104753 anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)