Sez. 3, Sentenza n. 12851 del 13/02/2003 Ud. (dep. 20/03/2003) Rv. 224475 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento di rifiuti - Materiale da scavo di strade - Nuove disposizioni di cui alla legge n. 443 del 2001 - Natura di rifiuto - Persistenza.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
I materiali da scavo di strade continuano a costituire rifiuti anche dopo l'entrata in vigore della legge 12 dicembre 2001 n. 443, che ha escluso dalla disciplina dei rifiuti le terre e rocce da scavo, atteso che non sono costituiti esclusivamente da terriccio e ghiaia, ma altresì da pezzi di asfalto e di calcestruzzo, costituenti pacificamente rifiuti non pericolosi ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (contra Cass. Sez. III 11/02/2003 n. 13114 in corso di massimazione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 8, Legge 21/12/2001 num. 443 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)