diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 7430 del 15/01/2002 Ud. (dep. 26/02/2002) Rv. 221382 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento di rifiuti - Provenienza da attività di demolizione e costruzione - Natura di rifiuto speciale - Entrata in vigore della legge n. 443 del 2001 - Persistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221382-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di gestione dei rifiuti, anche dopo la entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001 n. 443 (delega al governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi - cd. legge obiettivo), continuano a costituire rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. b), del D. Lgs 5 febbraio 1997 n. 22, quelli derivanti da attività di demolizione e costruzione che, incidendo su edifici, sono strutturalmente diverse dall'attività di scavo, che incide su terreni e per i cui prodotti soltanto l'art. 1, comma 17, della citata legge n. 443 prevede la esclusione dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 22, che li considerava rifiuti speciali o pericolosi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 7 CORTE COST., Legge 21/12/2001 num. 443 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)