Sez. U, Sentenza n. 596 del 04/03/1974 (Rv. 368382 - 01)
IGIENE E SANITA PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - SERVIZI DI GUARDIA MEDICA E DI PRONTO SOCCORSO - SPETTANZA AGLI AIUTI ED ASSISTENTI DI SPECIALITA - ESCLUSIONE.*
IGIENE E SANITA PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - SERVIZI DI GUARDIA MEDICA E DI PRONTO SOCCORSO - SPETTANZA AGLI AIUTI ED ASSISTENTI DI SPECIALITA - ESCLUSIONE.*
I servizi di guardia medica e pronto soccorso, in base all'art 27 del RD 30 settembre 1938 n 1631 concernente l'ordinamento dei servizi sanitari ed il reclutamento del personale sanitario degli ospedali, non rientrano tra le mansioni proprie dell'aiuto e dell'assistente di specialita, essendo per costoro previste quali mansioni aggiuntive (dovute si, ma suscettibili di specifica, propria retribuzione) delegabili eccezionalmente (ma a titolo gratuito: art 17, ultimo comma) ai medici frequentatori (l'attivita dei quali, ausiliaria e di collaborazione, non interferisce normalmente nello sviluppo organico e funzionale dei servizi di istituto). (V 1870'69, mass n 341009).*
Riferimenti normativi: Legge 30/09/1938 num. 1631 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)